19-3-2013 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l’art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del Ministero del commercio con l’estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l’art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»; Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione; Visto l’art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità; Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008»; Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di “Accredia’’ quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»; Vista la Convenzione, del 13 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all’Organismo nazionale italiano di accreditamento (ACCREDIA) il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione; Vista l’istanza della società Apave Italia CPM S.r.l. del 27 febbraio 2013, prot. n. 34247 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 97/23/ CE citata; Acquisita la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati di Accredia del 31 gennaio 2013, acquisita in data 11 febbraio 2013, n. 22612 con la quale è rilasciato alla società Apave Italia CPM S.r.l., con sede legale in via Artigiani, 63 - 25040 Bienno (Brescia), l’accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 97/23/CE; Serie generale - n. 66 Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti; Decreta: Art. 1. 1. L’organismo Apave Italia CPM S.r.l., con sede legale in via Artigiani, 63 - 25040 Bienno (Brescia), è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 di attuazione, per i seguenti moduli contenuti nell’allegato III al decreto legislativo: Modulo A1 - Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale; Modulo B - Esame CE del tipo; Modulo B1 - Esame CE della progettazione; Modulo C1 - Conformità al tipo; Modulo F - Verifica su prodotto; Modulo G - Verifica CE di un unico prodotto. 2. L’organismo, è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell’allegato I del decreto legislativo n. 93/2000. 3. La valutazione è effettuata dall’organismo conformemente alle disposizioni contenute nell’art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 citato. Art. 2. 1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell’organismo, rilevante ai fini dell’autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica - Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico. 2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell’organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell’accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia. 3. L’organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell’attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate. Art. 3. 1. La presente autorizzazione ha la validità di 4 anni a partire dal 31 gennaio 2013 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea. — 11 —

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