19-3-2013 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 3. È compito del Tavolo interministeriale di crisi cibernetica assicurare che le attività di reazione e stabilizzazione di competenza delle diverse Amministrazioni ed enti rispetto a situazioni di crisi di natura cibernetica, vengano espletate in maniera coordinata secondo quanto previsto dalle pianificazioni di cui all’art. 9, comma 2, lett. a), avvalendosi, per gli aspetti tecnici di risposta sul piano informatico e telematico, del Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. 4. Il Tavolo altresì: a) mantiene costantemente informato il Presidente sulla crisi in atto, predisponendo punti aggiornati di situazione; b) assicura il coordinamento per l’attuazione a livello interministeriale delle determinazioni del Presidente per il superamento della crisi; c) raccoglie tutti i dati relativi alla crisi; d) elabora rapporti e fornisce informazioni sulla crisi e li trasmette ai soggetti pubblici e privati interessati; e) assicura i collegamenti finalizzati alla gestione della crisi con gli omologhi organismi di altri Stati, della NATO, dell’UE o di organizzazioni internazionali di cui l’Italia fa parte. Serie generale - n. 66 d) collaborano alla gestione delle crisi cibernetiche contribuendo al ripristino della funzionalità dei sistemi e delle reti da essi gestiti. Art. 12. Tutela delle informazioni 1. Per lo scambio delle informazioni classificate si osservano le disposizioni di cui al DPCM 22 luglio 2011, n. 4 recante disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate. 2. Il DIS, attraverso l’Ufficio centrale per la segretezza, assolve, altresì, ai compiti di cui al DPCM 22 luglio 2011, n. 4, relativi alla tutela dei sistemi EAD delle pubbliche amministrazioni e degli operatori privati di cui all’art. 11 del presente decreto, che trattano informazioni classificate. Art. 13. Disposizioni finali 1. Dal presente decreto non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 gennaio 2013 Art. 11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri MONTI Operatori privati 1. Gli operatori privati che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, quelli che gestiscono infrastrutture critiche di rilievo nazionale ed europeo, il cui funzionamento è condizionato dall’operatività di sistemi informatici e telematici, ivi comprese quelle individuate ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. d), del decreto del Ministro dell’interno 9 gennaio 2008, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ovvero previa apposita convenzione: a) comunicano al Nucleo per la sicurezza cibernetica, anche per il tramite dei soggetti istituzionalmente competenti a ricevere le relative comunicazioni ai sensi dell’art. 16-bis, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 259/2003, ogni significativa violazione della sicurezza o dell’integrità dei propri sistemi informatici, utilizzando canali di trasmissione protetti; b) adottano le best practices e le misure finalizzate all’obiettivo della sicurezza cibernetica, definite ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 259/2003, e dell’art. 5, comma 3, lett. d), del presente decreto; c) forniscono informazioni agli organismi di informazione per la sicurezza e consentono ad essi l’accesso alle banche dati d’interesse ai fini della sicurezza cibernetica di rispettiva pertinenza, nei casi previsti dalla legge n. 124/2007; Il Ministro della difesa DI PAOLA Il Ministro dell’economia e delle finanze GRILLI Il Ministro dell’interno CANCELLIERI Il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti PASSERA Il Ministro degli affari esteri TERZI DI SANT’AGATA Il Ministro della giustizia SEVERINO Registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 267 13A02504 — 7 —

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