19-3-2013
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
aspetti relativi alla trattazione di informazioni classificate il Nucleo è integrato da un rappresentante dell’Ufficio
centrale per la segretezza di cui all’articolo 9 della legge
n. 124/2007.
3. I componenti possono farsi assistere alle riunioni da
altri rappresentanti delle rispettive amministrazioni in relazione alle materie oggetto di trattazione ed, in particolare, per le esigenze di raccordo di cui all’art. 9, comma 2,
lett. a).
4. In relazione agli argomenti delle riunioni possono
anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni, di università o di enti e istituti di ricerca,
nonché di operatori privati interessati alla materia della
sicurezza cibernetica.
5. Il Nucleo per la sicurezza cibernetica si riunisce
almeno una volta al mese, su iniziativa del Consigliere militare o su richiesta di almeno un componente del
Nucleo.
Art. 9.
Compiti del Nucleo per la sicurezza cibernetica
1. Per le finalità di cui all’art. 8, comma 1, del presente decreto, il Nucleo per la sicurezza cibernetica svolge
funzioni di raccordo tra le diverse componenti dell’architettura istituzionale che intervengono a vario titolo nella materia della sicurezza cibernetica, nel rispetto delle
competenze attribuite dalla legge a ciascuna di esse.
2. In particolare, nel campo della prevenzione e della
preparazione ad eventuali situazioni di crisi, il Nucleo per
la sicurezza cibernetica:
a) promuove, sulla base delle direttive di cui all’articolo 3, comma 1, lett. c), la programmazione e la pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi
cibernetica da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati e l’elaborazione delle necessarie
procedure di coordinamento interministeriale, in raccordo con le pianificazioni di difesa civile e di protezione
civile;
b) mantiene attivo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l’unità per l’allertamento e la risposta a situazioni di crisi
cibernetica;
c) valuta e promuove, in raccordo con le amministrazioni competenti per specifici profili della sicurezza
cibernetica, e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 7
riguardo all’attività degli organismi di informazione per
la sicurezza, procedure di condivisione delle informazioni, anche con gli operatori privati interessati, ai fini della
diffusione di allarmi relativi ad eventi cibernetici e per la
gestione delle crisi;
d) acquisisce, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, degli organismi di informazione per
la sicurezza, delle Forze di polizia e delle strutture del
Ministero della difesa, le comunicazioni circa i casi di
violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di
perdita dell’integrità significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi;
Serie generale - n. 66
e) promuove e coordina, in raccordo con il Ministero dello sviluppo economico e con l’Agenzia per
l’Italia digitale per i profili di rispettiva competenza, lo
svolgimento di esercitazioni interministeriali, ovvero
la partecipazione nazionale in esercitazioni internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura
cibernetica;
f) costituisce punto di riferimento nazionale per i
rapporti con l’ONU, la NATO, l’UE, altre organizzazioni
internazionali ed altri Stati, ferme restando le specifiche
competenze del Ministero dello sviluppo economico, del
Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’interno,
del Ministero della difesa e di altre amministrazioni previste dalla normativa vigente, assicurando comunque in
materia ogni necessario raccordo.
3. Ai fini dell’attivazione delle azioni di risposta e ripristino rispetto a situazioni di crisi cibernetica, il Nucleo:
a) riceve, anche dall’estero, le segnalazioni di evento cibernetico e dirama gli allarmi alle amministrazioni
e agli operatori privati, ai fini dell’attuazione di quanto
previsto nelle pianificazioni di cui al comma 2, lett. a);
b) valuta se l’evento assume dimensioni, intensità o
natura tali da incidere sulla sicurezza nazionale o non può
essere fronteggiato dalle singole amministrazioni competenti in via ordinaria, ma richiede l’assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale, provvedendo, ove
necessario, a dichiarare la situazione di crisi cibernetica e
ad attivare il NISP, quale Tavolo interministeriale di crisi cibernetica, informando tempestivamente il Presidente
sulla situazione in atto.
4. Il Nucleo per la sicurezza cibernetica elabora appositi report sullo stato di attuazione delle misure di coordinamento ai fini della preparazione e gestione della crisi
previste dal presente decreto e li trasmette, per le finalità
di cui all’articolo 5, comma 3, lett. c), all’organismo collegiale di cui all’articolo 5.
Art. 10.
NISP - Tavolo interministeriale di crisi cibernetica
1. Il NISP, quale Tavolo interministeriale di crisi cibernetica, è attivato dal Nucleo per la sicurezza cibernetica
ai sensi dell’articolo 9, comma 3, lett. b).
2. Il Tavolo, presieduto dal Consigliere militare, opera
con la presenza di un rappresentante per ciascuna delle
amministrazioni indicate dall’art. 5, comma 3, del DPCM
5 maggio 2010 e di un rappresentante rispettivamente del
Ministero dello sviluppo economico e dell’Agenzia per
l’Italia digitale, autorizzati ad assumere decisioni che impegnano la propria amministrazione. Alle riunioni i componenti possono farsi accompagnare da altri funzionari
della propria amministrazione. Alle stesse riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti di soggetti
ed enti di cui all’art. 5, comma 6, del DPCM 5 maggio
2010, nonché degli operatori privati di cui all’art. 11 del
presente decreto, e di altri eventualmente interessati.
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