4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per
la produzione della documentazione prescritta dalla legge
per partecipare a gare d’appalto;
i) l’accertamento del requisito di idoneità morale
di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto, in
adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative
in materia di appalti;
l) l’attuazione della disciplina in materia di attribuzione del rating di legalità delle imprese ai sensi dell’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27;
m) l’adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non
individuano le garanzie appropriate per i diritti e le libertà
degli interessati, tali garanzie sono previste con il decreto
di cui al comma 2.
5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo avviene sotto il controllo dell’autorità pubblica si
applicano le disposizioni previste dall’articolo 2-sexies.
6. Con il decreto di cui al comma 2 è autorizzato il trattamento dei dati di cui all’articolo 10 del Regolamento,
effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata,
stipulati con il Ministero dell’interno o con le prefettureUTG. In relazione a tali protocolli, il decreto di cui al comma 2 individua, le tipologie dei dati trattati, gli interessati,
le operazioni di trattamento eseguibili, anche in relazione
all’aggiornamento e alla conservazione e prevede le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Il
decreto è adottato, limitatamente agli ambiti di cui al presente comma, di concerto con il Ministro dell’interno.
Art. 2-novies (Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal
Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale).
— 1. Le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies e
2-octies del presente decreto legislativo recano principi
applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di cui agli articoli
9, paragrafo 1, e 10 del Regolamento, disciplinati dalla
Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale.
Art. 2-decies (Inutilizzabilità dei dati). — 1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in
materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall’articolo 160-bis.
Capo III (Disposizioni in materia di diritti dell’interessato) — Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell’interessato). — 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del
Regolamento non possono essere esercitati con richiesta
al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi
dell’articolo 77 del Regolamento qualora dall’esercizio
di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e
concreto:
a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in
materia di riciclaggio;
Serie generale - n. 205
b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in
materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) all’attività di Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;
d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla
politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti,
al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o
all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
f) alla riservatezza dell’identità del dipendente che
segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179,
l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del
proprio ufficio.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica
quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero
dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione
d’inchiesta.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e) ed f)
i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento
che regolano il settore, che devono almeno recare misure
dirette a disciplinare gli ambiti di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L’esercizio dei medesimi diritti
può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con
comunicazione motivata e resa senza ritardo all’interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere
la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in
cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi
interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f). In
tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati
anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l’interessato di
aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto
un riesame, nonché del diritto dell’interessato di proporre
ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa
l’interessato delle facoltà di cui al presente comma.
Art. 2-duodecies (Limitazioni per ragioni di giustizia).
— 1. In applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati
personali effettuati per ragioni di giustizia nell’ambito di
procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonché dinanzi al Consiglio superiore della
magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i
diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del
Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalità
previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento che
regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l’esercizio dei
diritti e l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli
da 12 a 22 e 34 del Regolamento possono, in ogni caso,
essere ritardati, limitati o esclusi, con comunicazione
motivata e resa senza ritardo all’interessato, a meno che
la comunicazione possa compromettere la finalità della
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