4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
10. Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, in caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla presente legge,
si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 166, comma 2, del
codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre
la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività.
11. Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in
solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel
caso di affidamento a terzi di attività di call center per l’effettuazione
delle chiamate telefoniche.
12. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di
vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l’obbligo di consultare mensilmente, e comunque
precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste.
13. Al fine di rendere più agevole e meno costosa la consultazione
periodica del registro da parte degli operatori di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il gestore del registro, se diverso
dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative, con proprio decreto da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge detta
criteri generali per l’aggiornamento periodico delle tariffe con le modalità
previste dall’art. 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, conformandosi ai seguenti criteri:
a) promuovere l’adozione da parte del gestore del registro e degli operatori di forme tecniche, anche mediante l’utilizzo di tecnologie
avanzate, con il fine di contenere il costo delle tariffe di consultazione
preliminare del registro;
b) prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui non siano state comminate,
negli ultimi cinque anni, le sanzioni di cui all’art. 162, comma 2-quater,
del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;
c) prevedere comunque, nella determinazione delle tariffe, l’integrale copertura dei costi di tenuta del registro.
14. È vietato l’utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati di cui
all’art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 178 del 2010. In caso di violazione di tale divieto, si
applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 162, comma 2-bis, del
codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
15. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le
modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed
è altresì disposta l’abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari
incompatibili con le norme della presente legge.»
— L’art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile
2013, n. 80, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 5-ter (Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche). — 1. Gli enti e uffici del Sistema statistico
nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di
seguito Sistan, possono consentire l’accesso per fini scientifici ai dati
elementari, privi di ogni riferimento che permetta l’identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell’ambito di trattamenti statistici
di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:
a) l’accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università,
enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca,
inseriti nell’elenco redatto dall’autorità statistica dell’Unione europea
(Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del
comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo
soggetto del Sistan che concede l’accesso e approvata dal Comitato di
cui al medesimo comma 3;
b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare
l’ente richiedente, un impegno di riservatezza specificante le condizioni
di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti
in caso di violazione degli impegni assunti, nonché le misure adottate
per tutelare la riservatezza dei dati;
Serie generale - n. 205
c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo
soggetto del Sistan che concede l’accesso. Il progetto deve specificare
lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non può essere
conseguito senza l’utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno
accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si
intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno
accesso ai dati. È fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli
previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena
l’applicazione della sanzione di cui all’art. 166, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati
nonché dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita divulgazione,
sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma di file a cui sono
stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere l’identificazione dell’unità statistica. In caso di motivata richiesta, da cui emerga
la necessità ai fini della ricerca e l’impossibilità di soluzioni alternative,
sono messi a disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi,
purché l’utilizzo di questi ultimi avvenga all’interno di laboratori costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili
anche da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati
della ricerca non permettano il collegamento con le unità statistiche, nel
rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei
dati personali, o nell’ambito di progetti congiunti finalizzati anche al
perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca
sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano
richiamate le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei
dati personali.
3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell’art.3, comma 6, deldecreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del
supporto dell’Istat, adotta le linee guida per l’attuazione della disciplina
di cui al presente articolo. In particolare, il Comstat stabilisce:
a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1,
lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti, all’attività
svolta e all’organizzazione interna in relazione all’attività di ricerca,
nonché alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati;
b) i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla necessità di disporre dei dati richiesti,
ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati per la loro analisi e
diffusione;
c) le modalità di organizzazione e funzionamento dei laboratori
fisici e virtuali di cui al comma 2;
d) i criteri per l’accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali,
avuto riguardo agli scopi istituzionali, all’adeguatezza della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione e la sicurezza dei dati;
e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti
dall’ente di ricerca e dai singoli ricercatori.
4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan
sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti e dei file di
dati elementari resi disponibili.
5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone
giuridiche, enti od associazioni.»
Note all’art. 23:
— Gli articoli 37, 39, 42 e 45 del decreto legislativo 18 maggio
2018, n. 51 (Attuazione delladirettiva (UE) 2016/680 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte
delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento
e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga ladecisione quadro 2008/977/
GAIdel Consiglio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2018,
n. 119, così recitano:
«Art. 37 (Autorità di controllo). — 1. Il Garante è l’autorità di
controllo incaricata di vigilare sull’applicazione delle norme di cui al
presente decreto, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle
persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali e di agevolare la libera circolazione dei dati all’interno dell’Unione europea.
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