4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging
Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni
per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da
quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis.
3-bis. In deroga a quanto previsto dall’art. 129, il trattamento dei
dati di cui al comma 1 del predetto articolo, mediante l’impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, è consentito nei confronti di chi non abbia
esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche
in via telematica, mediante l’iscrizione della numerazione della quale è
intestatario e degli altri dati personali di cui all’art. 129, comma 1, in un
registro pubblico delle opposizioni.
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del
Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il
parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime
entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e princìpi generali:
a) attribuzione dell’istituzione e della gestione del registro ad un
ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l’ente o organismo deputato all’istituzione e
alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali
di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se
ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante
contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I soggetti che si avvalgono
del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il
Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;
c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche
in via telematica o telefonica;
d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il
trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi
agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell’iscrizione
al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo
massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l’iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le
finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
di garantire la presentazione dell’identificazione della linea chiamante
e di fornire all’utente idonee informative, in particolare sulla possibilità
e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l’iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 6 e
7 del Regolamento.
3-quater. La vigilanza e il controllo sull’organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati
sono attribuiti al Garante.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le
coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della
vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso
dell’interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto
della vendita e l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale
uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L’interessato, al momento della raccolta e in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato
della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera
agevole e gratuitamente.
Serie generale - n. 205
5. È vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni per le finalità di
cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l’identità del mittente o in violazione dell’art. 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito
presso il quale l’interessato possa esercitare i diritti di cui agli articoli
da 15 a 22 del Regolamento, oppure esortando i destinatari a visitare siti
web che violino il predettoart. 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente
articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell’art. 58 del Regolamento, altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di
adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle
coordinate di posta elettronica da cui sono state inviate le comunicazioni.»
— L’art. 131 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così
recita:
«Art. 131 (Informazioni a contraenti e utenti). — 1. Il fornitore di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa
il contraente e, ove possibile, l’utente circa la sussistenza di situazioni
che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto
di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2. Il contraente informa l’utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di
apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le
stesse presso la sede del contraente medesimo.
3. L’utente informa l’altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l’ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.»
— L’art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato
nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità). —
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 123, comma 2, i dati relativi
al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi
dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione di reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono
conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione.
1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione,
sono conservati per trenta giorni.
2. (abrogato).
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il
fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza
del difensore dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini, della
persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità
indicate dall’art. 391-quater del codice di procedura penale. La richiesta
di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata può essere
effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 12
a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui
all’art. 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.
4. (abrogato).
4-bis. (abrogato).
4-ter. Il Ministro dell’interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della
Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 226 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui aldecreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono
ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità
investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici
o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e
per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico
telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini
dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato
art. 226 delle norme di cui aldecreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero
per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva
non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia
dei dati e l’eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori
e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi.
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