4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
— L’art. 122 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così
recita:
«Art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o
dell’utente). — 1. L’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio
terminale di un contraente o di un utente o l’accesso a informazioni già
archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o
l’utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate. Ciò non vieta l’eventuale archiviazione
tecnica o l’accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete
di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al
fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente
richiesto dal contraente o dall’utente a erogare tale servizio. Ai fini della
determinazione delle modalità semplificate di cui al primo periodo il
Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori
e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire
l’utilizzo di metodologie che assicurino l’effettiva consapevolezza del
contraente o dell’utente.
2. Ai fini dell’espressione del consenso di cui al comma 1, possono
essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o
di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente
o l’utente.
2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, è vietato l’uso di una
rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate
nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell’utente.»
L��art. 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 123 (Dati relativi al traffico). — 1. I dati relativi al traffico riguardanti contraenti ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di
comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve
le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari
a fini di fatturazione per il contraente, ovvero di pagamenti in caso di
interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in
caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un
periodo non superiore a sei mesi, salva l’ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per
la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo
se il contraente o l’utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato
preliminarmente il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento il fornitore del servizio informa il contraente o l’utente sulla
natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e
sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito
unicamente a persone che, ai sensi dell’art. 2-quaterdecies, risultano
autorizzate al trattamento e che operano sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni
e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell’accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione
dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare
l’identificazione della persona autorizzata che accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata.
6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i
dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all’interconnessione o alla
fatturazione.»
— L’art. 125 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così
recita:
Serie generale - n. 205
«Art. 125 (Identificazione della linea). — 1. Se è disponibile la
presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all’utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante
una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della linea
chiamante, chiamata per chiamata. Il contraente chiamante deve avere
tale possibilità linea per linea. Rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.
2. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea
chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell’identificazione delle chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea
chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia
stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità, mediante
una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la
presentazione dell’identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall’utente o contraente chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea
collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell’identificazione della linea collegata all’utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all’Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate
provenienti da tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea
chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e gli utenti
dell’esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2,
3 e 4.»
— L’art. 126 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così
recita:
«Art. 126 (Dati relativi all’ubicazione). — 1. I dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o ai contraenti di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l’utente o il contraente ha manifestato previamente il proprio
consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata
necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa
gli utenti e i contraenti sulla natura dei dati relativi all’ubicazione diversi
dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest’ultimo, nonché sull’eventualità che i dati siano
trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L’utente e il contraente che manifestano il proprio consenso al
trattamento dei dati relativi all’ubicazione, diversi dai dati relativi al
traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante
una funzione semplice, l’interruzione temporanea del trattamento di tali
dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di
comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente
a persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell’art. 2-quaterdecies,
che operano sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del
fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce
il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve
assicurare l’identificazione della persona autorizzata che accede ai dati
anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata.»
— L’art. 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato
nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 130 (Comunicazioni indesiderate). — 1. Fermo restando
quanto stabilito dagli articoli 8e21 del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70, l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di
chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 1,
comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.
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