4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
organico. La disposizione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente nell’ambito del personale di ruolo delle autorità
amministrative indipendenti di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:
a) l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio
anche ai fini dello svolgimento dei compiti e dell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 154, 154-bis, 160, nonché
all’articolo 57, paragrafo 1, del Regolamento;
b) l’ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo i principi e le procedure di
cui agli articoli 1, 35 e 36 del decreto legislativo n. 165
del 2001;
c) la ripartizione dell’organico tra le diverse aree e
qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997,
n. 249, e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19,
comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali
e organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l’80 per
cento del trattamento economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in
deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.
4. L’Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche
o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o
equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
ovvero in aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in
numero non superiore, complessivamente, a venti unità
e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di
posti di ruolo.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l’Ufficio può assumere dipendenti con contratto a tempo determinato o
avvalersi di consulenti incaricati ai sensi dell’articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in misura comunque non superiore a venti unità complessive.
Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo determinato, il rispetto dell’articolo 36 del decreto legislativo
n. 165 del 2001.
6. Il personale addetto all’Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al
segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
7. Il personale dell’Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all’articolo 158 e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera h), 58, paragrafo 1, lettera b), e 62, del Regolamento riveste, nei limiti del servizio cui è destinato e
secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale
o agente di polizia giudiziaria.
Serie generale - n. 205
8. Le spese di funzionamento del Garante, in adempimento all’articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento, ivi
comprese quelle necessarie ad assicurare la sua partecipazione alle procedure di cooperazione e al meccanismo di
coerenza introdotti dal Regolamento, nonché quelle connesse alle risorse umane, tecniche e finanziarie, ai locali e
alle infrastrutture necessarie per l’effettivo adempimento
dei suoi compiti e l’esercizio dei propri poteri, sono poste
a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio
dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di
spesa del Ministero dell’economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo
della Corte dei conti. Il Garante può esigere dal titolare
del trattamento il versamento di diritti di segreteria in relazione a particolari procedimenti.»;
g) l’articolo 157 è sostituito dal seguente:
«Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di
documenti). — 1. Nell’ambito dei poteri di cui all’articolo 58 del Regolamento, e per l’espletamento dei propri
compiti, il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile,
all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di
esibire documenti anche con riferimento al contenuto di
banche di dati.»;
h) l’articolo 158 è sostituito dal seguente:
«Art. 158 (Accertamenti). — 1. Il Garante può disporre
accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche
nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto
della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1, nonché quelli effettuati
ai sensi dell’articolo 62 del Regolamento, sono eseguiti
da personale dell’Ufficio, con la partecipazione, se del
caso, di componenti o personale di autorità di controllo di
altri Stati membri dell’Unione europea.
3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato per lo svolgimento
dei suoi compiti istituzionali.
4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in
un’abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle
relative appartenenze, sono effettuati con l’assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per
territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale
provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi
entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante
quando è documentata l’indifferibilità dell’accertamento.
5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti
svolti nei luoghi di cui al medesimo comma possono altresì riguardare reti di comunicazione accessibili al pubblico, potendosi procedere all’acquisizione di dati e informazioni on-line. A tal fine, viene redatto apposito verbale
in contradditorio con le parti ove l’accertamento venga
effettuato presso il titolare del trattamento.»;
i) all’articolo 159:
1) al comma 1, le parole «ai sensi dell’articolo 156, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «su ciò
di cui sono venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere
segrete»;
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