4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all’ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche
accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché garantiscono
l’attuazione di una politica di sicurezza.
5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l’adozione di misure che riguardano la
rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente
con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In
caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.
«Art. 132-quater (Informazioni sui rischi). — 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile,
gli utenti, mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato
rispetto alla categoria e alla fascia di età dell’interessato a cui siano fornite le suddette informazioni, con particolare attenzione in caso di minori di età, se sussiste un
particolare rischio di violazione della sicurezza della rete,
indicando, quando il rischio è al di fuori dell’ambito di
applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto
ad adottare a norma dell’articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5,
tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoghe informazioni sono rese al Garante e all’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni.».
Art. 12.
Modifiche alla parte II, titolo XII,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo XII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Giornalismo, libertà di informazione e di espressione»;
b) all’articolo 136, comma 1:
1) all’alinea, dopo le parole «si applicano»
sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell’articolo 85 del
Regolamento,»;
2) alla lettera c), la parola «temporaneo» è soppressa, dopo la parola diffusione è inserita la parola «anche» e le parole «nell’espressione artistica» sono sostituite dalle seguenti: «nell’espressione accademica, artistica
e letteraria»;
c) l’articolo 137 è sostituito dal seguente:
«Art. 137 (Disposizioni applicabili). — 1. Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 136, possono essere
trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento
anche senza il consenso dell’interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui all’articolo 139.
2. Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le disposizioni relative:
a) alle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies e ai provvedimenti generali di cui
all’articolo 2-quinquiesdecies;
Serie generale - n. 205
b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del
Regolamento.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per
le finalità di cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del
diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 1,
paragrafo 2, del Regolamento e all’articolo 1 del presente
codice e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono
essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti
resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro
comportamenti in pubblico.»;
d) all’articolo 138, comma 1, le parole «dell’articolo 7, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del
Regolamento»;
e) la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente:
«Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche e
ad altre manifestazioni del pensiero»;
f) l’articolo 139 è sostituito dal seguente:
«Art. 139 (Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche). — 1. Il Garante promuove, ai sensi
dell’articolo 2-quater, l’adozione da parte del Consiglio
nazionale dell’ordine dei giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati di cui all’articolo 136,
che prevedono misure ed accorgimenti a garanzia degli
interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare
per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o
all’orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere forme particolari per le informazioni di cui agli
articoli 13 e 14 del Regolamento.
2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle stesse che non sono adottate dal Consiglio
entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottate in
via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando
diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.
3. Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici
giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ai sensi dell’articolo 2-quater.
4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute
nelle regole deontologiche, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell’articolo 58 del Regolamento.
5. Il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e
accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio
è tenuto a recepire.
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