4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
d) la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente:
«Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro»;
e) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente:
«Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro»
f) all’articolo 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonché dall’articolo 10 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276.»
g) la rubrica dell’articolo 114 è sostituita dalla seguente: «Garanzie in materia di controllo a distanza»);
h) all’articolo 115:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico)»;
2) al comma 1, le parole «e del telelavoro» sono
sostituite dalle seguenti: «del telelavoro e del lavoro
agile»;
i) all’articolo 116, comma 1, le parole «ai sensi
dell’articolo 23» sono sostituite dalle seguenti: «dall’interessato medesimo».
Art. 10.
Modifiche alla parte II, titolo IX,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo IX, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Altri trattamenti in ambito pubblico o di interesse pubblico»;
b) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente:
«Assicurazioni»;
c) all’articolo 120:
1) al comma 1, le parole «private e di interesse
collettivo (ISVAP)» sono soppresse;
2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209».
Art. 11.
Modifiche alla parte II, titolo X,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 121:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Servizi
interessati e definizioni)»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni
del presente titolo si intende per:
a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti
tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse
al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica,
come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che
le stesse informazioni siano collegate ad uncontraente o
utente ricevente, identificato o identificabile;
Serie generale - n. 205
b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibil e al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;
c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi
di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli
elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere
segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con
altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari,
le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito
e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori
e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i
segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal
tipo di informazione trasportato;
d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di
comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di
informazioni tra i punti terminali di reti;
e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di
trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’articolo 2, lettera
c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) «contraente», qualunque persona fisica, persona
giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque
destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi
necessariamente abbonata;
h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della
relativa fatturazione;
i) «dati relativi all’ubicazione», ogni dato trattato
in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di
comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati
relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico,
oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci,
suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica
di comunicazione, che possono essere archiviati in rete
o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il
ricevente non ne ha preso conoscenza.»;
b) all’articolo 122, comma 1, dopo la parola «con» è
soppressa la parola «le» e le parole «di cui all’articolo 13,
comma 3» sono soppresse;
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