4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2) al comma 6, le parole «dell’articolo 32 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109,» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».
Art. 4.
Modifiche alla parte II, titolo III,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’articolo 58 è sostituito dal seguente:
«Art. 58 (Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa). — 1. Ai trattamenti di dati personali effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e
7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sulla base dell’articolo 26 della predetta legge o di altre disposizioni di legge
o regolamento, ovvero relativi a dati coperti da segreto di
Stato ai sensi degli articoli 39 e seguenti della medesima
legge, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 160,
comma 4, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25, 37, 41, 42 e 43
del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa
o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni
di legge che prevedano specificamente il trattamento, si
applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo, nonché quelle di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
3. Con uno o più regolamenti sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1
e 2, in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di
operazioni di trattamento eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta
del titolare o del responsabile ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, anche in relazione all’aggiornamento e alla conservazione. I regolamenti, negli ambiti di cui al comma 1,
sono adottati ai sensi dell’articolo 43 della legge 3 agosto
2007, n. 124, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti.
4. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, sono disciplinate le misure attuative del presente decreto in materia di esercizio delle funzioni di difesa e
sicurezza nazionale da parte delle Forze armate.».
Art. 5.
Modifiche alla parte II, titolo IV,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 59:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e accesso civico»;
Serie generale - n. 205
2) al comma 1, le parole «sensibili e giudiziari»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e
10 del regolamento» e le parole «Le attività finalizzate
all’applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.» sono soppresse;
3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1bis. I presupposti, le modalità e i limiti per l’esercizio del
diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;
b) l’articolo 60 è sostituito dal seguente:
«Art. 60 (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale
o all’orientamento sessuale). — 1. Quando il trattamento
concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, il trattamento
è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che
si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in
un altro diritto o libertà fondamentale.»;
c) all’articolo 61:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e regole deontologiche»;
2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, l’adozione di regole deontologiche per il
trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata
la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie
appropriate per l’associazione di dati provenienti da più
archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni
del Consiglio d’Europa.
2. Agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli
9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un
albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e
privati o diffusi, ai sensi dell’articolo 2-ter del presente
codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l’esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull’esercizio della
professione.».
Art. 6.
Modifiche alla parte II, titolo V,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. Alla parte II, titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 75 è sostituito dal seguente:
«Art. 75 (Specifiche condizioni in ambito sanitario). —
1. Il trattamento dei dati personali effettuato per finalità
di tutela della salute e incolumità fisica dell’interessato o
di terzi o della collettività deve essere effettuato ai sensi
dell’articolo 9, paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regolamento, dell’articolo 2-septies del presente codice, nonché
nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore.»;
b) la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente:
«Modalità particolari per informare l’interessato e per il
trattamento dei dati personali»;
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