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PC.DEC/1202
10 March 2016
3.
Gli Stati partecipanti terranno consultazioni su base volontaria e a livello adeguato al
fine di ridurre i rischi di percezione errata e la possibile insorgenza di tensioni politiche o
militari o conflitti che possono derivare dall’uso delle TIC, e di proteggere infrastrutture TIC
nazionali e internazionali sensibili, compresa la loro integrità.
4.
Gli Stati partecipanti condivideranno volontariamente informazioni sulle misure
adottate per garantire una rete Internet aperta, interoperabile, sicura e affidabile.
5.
Gli Stati partecipanti utilizzeranno l’OSCE come piattaforma per il dialogo, lo
scambio di buone prassi, la sensibilizzazione e l’informazione sul rafforzamento delle
capacità in materia di sicurezza delle TIC e del loro uso, comprese risposte efficaci a minacce
correlate. Gli Stati partecipanti esamineranno le possibilità di sviluppare ulteriormente il
ruolo dell’OSCE in tal senso.
6.
Gli Stati partecipanti sono incoraggiati a dotarsi di una legislazione nazionale
moderna ed efficace per favorire la cooperazione bilaterale su base volontaria e lo scambio
efficace e tempestivo di informazioni tra autorità competenti degli Stati partecipanti,
comprese le agenzie preposte all’applicazione della legge, al fine di contrastare il terrorismo
o l’uso criminale delle TIC. Gli Stati partecipanti all’OSCE concordano che l’OSCE non
duplicherà le iniziative adottate dalle forze dell’ordine attraverso i canali esistenti.
7.
Gli Stati partecipanti condivideranno volontariamente informazioni sulla loro
organizzazione, sulle strategie, le politiche e i programmi nazionali, nonché sulla
cooperazione tra il settore pubblico e quello privato, rilevanti per la sicurezza delle TIC e del
loro uso, nella misura da stabilirsi dalle parti che le forniscono.
8.
Gli Stati partecipanti nomineranno un punto di contatto per facilitare le pertinenti
comunicazioni e il dialogo sulla sicurezza delle TIC e del loro uso. Gli Stati partecipanti
forniranno volontariamente i dati di contatto delle strutture nazionali ufficiali esistenti
preposte alla gestione degli incidenti concernenti le TIC e coordineranno le risposte per
consentire un dialogo diretto e facilitare l’interazione tra organismi nazionali competenti ed
esperti. Gli Stati partecipanti aggiorneranno annualmente le informazioni relative ai contatti e
comunicheranno le modifiche non oltre trenta giorni dopo che queste siano state introdotte.
Gli Stati partecipanti stabiliranno volontariamente misure atte a garantire una comunicazione
rapida al livello di autorità responsabili delle politiche al fine di consentire che siano sollevate
questioni che suscitano preoccupazione al livello della sicurezza nazionale.
9.
Al fine di ridurre il rischio di equivoci in assenza di una terminologia convenzionale e
promuovere un dialogo continuo, gli Stati partecipanti, come primo passo, forniranno
volontariamente un elenco nazionale di termini relativi alla sicurezza delle TIC e al loro uso
accompagnato dalla spiegazione o dalla definizione di ciascun termine. Ogni Stato
partecipante selezionerà volontariamente i termini che riterrà più rilevanti ai fini della
condivisione. Sul lungo periodo, gli Stati partecipanti si adopereranno per compilare un
glossario concordato.
10.
Gli Stati partecipanti scambieranno volontariamente le loro vedute avvalendosi delle
piattaforme e dei meccanismi dell’OSCE, compresa la Rete di Comunicazioni dell’OSCE,
gestita dal Centro per la prevenzione dei conflitti del Segretariato dell’OSCE, previa
pertinente decisione dell’OSCE, al fine di facilitare le comunicazioni riguardanti le CBM.