13-4-2017
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 7.
Organismi di informazione per la sicurezza
1. Il DIS e le Agenzie svolgono la propria attività nel
campo della sicurezza cibernetica avvalendosi degli strumenti e secondo le modalità e le procedure stabilite dalla
legge n. 124 del 2007.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore generale
del DIS, sulla base delle direttive adottate dal Presidente
ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, della legge n. 124 del
2007 e alla luce degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali individuati dal CISR, cura, ai sensi
dell’art. 4, comma 3, lettera d-bis), della citata legge, il
coordinamento delle attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza
informatica nazionali.
3. Il DIS, attraverso i propri uffici, assicura il supporto
al direttore generale per l’espletamento delle attività di coordinamento di cui al comma 2. Il DIS provvede, altresì,
sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell’art. 4,
comma 3, lettera c), della legge n. 124 del 2007, alla luce
delle acquisizioni provenienti dallo scambio informativo
di cui all’art. 4, comma 3, lettera e), della citata legge, e
dei dati acquisiti ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2, della
medesima legge, alla formulazione di analisi, valutazioni
e previsioni sulla minaccia cibernetica. Provvede, in base
a quanto disposto dal presente decreto, alla trasmissione
di informazioni rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti,
anche privati, interessati all’acquisizione di informazioni,
ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera f), della citata legge, nonché alla condivisione delle stesse informazioni
nell’ambito del Nucleo per la sicurezza cibernetica di cui
all’art. 8.
4. Le Agenzie, ciascuna nell’ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono, secondo gli indirizzi definiti dalle
direttive del Presidente e le linee di coordinamento delle
attività di ricerca informativa stabilite dal direttore generale del DIS ai sensi del comma 2, le attività di ricerca e
di elaborazione informativa rivolte alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali.
5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il DIS e le Agenzie, secondo le forme di
coordinamento definite ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera d-bis), della legge n. 124 del 2007, corrispondono
con le pubbliche amministrazioni, i soggetti erogatori di
servizi di pubblica utilità, le università e con gli enti di
ricerca, stipulando a tal fine apposite convenzioni ai sensi
dell’art. 13, comma 1, della medesima legge. Possono accedere, per le medesime finalità, agli archivi informatici
dei soggetti di cui all’art. 13, comma 2, della legge n. 124
del 2007, secondo le modalità e con le procedure indicate
dal regolamento ivi previsto.
Serie generale - n. 87
6. Il DIS, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera m), della
legge n. 124 del 2007, pone in essere ogni iniziativa volta
a promuovere e diffondere la conoscenza e la consapevolezza in merito ai rischi derivanti dalla minaccia cibernetica e sulle misure necessarie a prevenirli.
Art. 8.
Nucleo per la sicurezza cibernetica
1. Presso il Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza è costituito, in via permanente, il Nucleo per
la sicurezza cibernetica, a supporto del Presidente e del
CISR, nella materia della sicurezza dello spazio cibernetico, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l’attivazione delle
procedure di allertamento.
2. Il Nucleo è presieduto da un vice direttore generale
del DIS, designato dal direttore generale, ed è composto
dal Consigliere militare e da un rappresentante rispettivamente del DIS, dell’AISE, dell’AISI, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’interno, del Ministero
della difesa, del Ministero della giustizia, del Ministero
dello sviluppo economico, del Ministero dell’economia
e delle finanze, del Dipartimento della protezione civile
e dell’Agenzia per l’Italia digitale. Per gli aspetti relativi alla trattazione di informazioni classificate il Nucleo è
integrato da un rappresentante dell’ufficio centrale per la
segretezza di cui all’art. 9, della legge n. 124 del 2007.
3. I componenti possono farsi assistere alle riunioni da
altri rappresentanti delle rispettive amministrazioni in relazione alle materie oggetto di trattazione e, in particolare, per le esigenze di raccordo di cui all’art. 9, comma 2,
lettera a).
4. In relazione agli argomenti delle riunioni possono
anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni, di università o di enti e istituti di ricerca,
nonché di operatori privati interessati alla materia della
sicurezza cibernetica.
5. Il Nucleo per la sicurezza cibernetica si riunisce almeno una volta al mese, su iniziativa del presidente-vice
direttore generale del DIS o su richiesta di almeno un
componente del Nucleo.
6. Sulle attività svolte, il Nucleo riferisce al direttore
generale del DIS, per la successiva informazione al Presidente e al CISR.
Art. 9.
Compiti del Nucleo per la sicurezza cibernetica
1. Per le finalità di cui all’art. 8, comma 1, il Nucleo per
la sicurezza cibernetica svolge funzioni di raccordo tra
le diverse componenti dell’architettura istituzionale che
intervengono a vario titolo nella materia della sicurezza
cibernetica, nel rispetto delle competenze attribuite dalla
legge a ciascuna di esse.
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