13-4-2017
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 87
b) propone al Presidente l’adozione del quadro strategico nazionale di cui all’art. 3, comma 1, lettera b);
2. L’organismo collegiale di coordinamento di cui al
comma 1:
c) delibera il Piano nazionale per la sicurezza dello
spazio cibernetico di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), ai
fini dell’adozione da parte del Presidente;
a) svolge attività preparatoria delle riunioni del
CISR dedicate alla materia della sicurezza cibernetica;
d) esprime parere, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera h), della legge n. 400 del 1988, sulle direttive del
Presidente di cui all’art. 3, comma 1, lettera d);
e) è sentito, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, della
legge n. 124 del 2007, ai fini dell’adozione delle direttive del Presidente agli organismi di informazione per la
sicurezza;
f) esercita l’alta sorveglianza sull’attuazione del Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico;
g) approva linee di indirizzo per favorire l’efficace
collaborazione tra i soggetti istituzionali e gli operatori
privati interessati alla sicurezza cibernetica, nonché per la
condivisione delle informazioni e per l’adozione di best
pratices e di misure rivolte all’obiettivo della sicurezza
cibernetica;
h) elabora, ai sensi dell’art. 5, della legge n. 124 del
2007, gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali
in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali da perseguire nel quadro della politica
dell’informazione per la sicurezza da parte degli organismi di informazione per la sicurezza, ciascuno per i profili
di rispettiva competenza;
i) promuove l’adozione delle iniziative necessarie
per assicurare, in forma coordinata, la piena partecipazione dell’Italia ai diversi consessi di cooperazione internazionale, sia in ambito bilaterale e multilaterale, ivi
compresa la NATO, e dell’UE, al fine della definizione e
adozione di politiche e strategie comuni di prevenzione e
risposta;
l) formula le proposte di intervento normativo ed organizzativo ritenute necessarie al fine del potenziamento
delle misure di prevenzione e di risposta alla minaccia
cibernetica e quelle per la gestione delle crisi.
2. Si applicano le disposizioni dell’art. 5, commi 4 e 5,
della legge n. 124 del 2007.
Art. 5.
Organismo di supporto al CISR - «CISR tecnico»
1. Alle attività di supporto per lo svolgimento da parte del CISR delle funzioni di cui all’art. 4 del presente
decreto, provvede l’organismo collegiale di coordinamento, presieduto dal Direttore generale del DIS, nella
composizione di cui all’art. 4, comma 5, del regolamento
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, n. 2, recante l’organizzazione ed il
funzionamento del Dipartimento delle informazioni per
la sicurezza.
b) assicura l’istruttoria per l’adozione degli atti e
per l’espletamento delle attività, da parte del CISR, di cui
all’art. 4, comma 1, del presente decreto;
c) espleta le attività necessarie a verificare l’attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per la
sicurezza dello spazio cibernetico e l’efficacia delle procedure di coordinamento tra i diversi soggetti, pubblici e
privati, chiamati ad attuarli;
d) coordina, in attuazione degli indirizzi approvati
dal CISR e sulla base degli elementi forniti dalle amministrazioni ed enti competenti, dagli organismi di informazione per la sicurezza, dal Nucleo per la sicurezza
cibernetica di cui all’art. 8 e dagli operatori privati, la formulazione delle indicazioni necessarie allo svolgimento
delle attività di individuazione delle minacce alla sicurezza dello spazio cibernetico, al riconoscimento delle
vulnerabilità, nonché per l’adozione di best practices e
misure di sicurezza;
3. Per le finalità di cui al comma 2, l’organismo collegiale di coordinamento compie approfondimenti ed
acquisisce ogni utile contributo e valutazione ritenuti
necessari.
Art. 6.
Linee di azione per la sicurezza cibernetica
1. Il direttore generale del DIS, per le finalità di tutela della sicurezza nazionale di cui al presente decreto,
adotta le iniziative idonee a definire le necessarie linee di
azione di interesse generale con l’obiettivo di innalzare
e migliorare i livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti,
perseguendo, in particolare, l’individuazione e la disponibilità dei più adeguati ed avanzati supporti tecnologici
in funzione della preparazione alle azioni di prevenzione,
contrasto e risposta in caso di crisi cibernetica da parte
delle amministrazioni ed enti pubblici e degli operatori
privati di cui all’art. 11.
2. Per la realizzazione delle linee di azione indicate al
comma 1, il direttore generale del DIS predispone gli opportuni moduli organizzativi, di coordinamento e di raccordo, prevedendo il ricorso anche a professionalità delle
pubbliche amministrazioni, degli enti di ricerca pubblici
e privati, delle università e di operatori economici privati.
3. Il direttore generale del DIS, per le finalità di cui al
presente articolo, può fare ricorso a convenzioni e intese con le pubbliche amministrazioni e soggetti privati, ai
sensi dell’art. 13 della legge n. 124 del 2007 ed all’affidamento di incarichi ad esperti esterni ai sensi dell’art. 21
della predetta legge.
— 4 —
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents