13-4-2017
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
d) DIS: il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all’art. 4, della legge n. 124 del 2007;
e) Agenzie: l’Agenzia informazioni e sicurezza
esterna e l’Agenzia informazioni e sicurezza interna di
cui agli articoli 6 e 7, della legge n. 124 del 2007;
f) organismi di informazione per la sicurezza: il DIS,
l’AISE e l’AISI di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge
n. 124 del 2007;
g) Consigliere militare: il Consigliere militare del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 11, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012;
h) spazio cibernetico: l’insieme delle infrastrutture
informatiche interconnesse, comprensivo di hardware,
software, dati ed utenti, nonché delle relazioni logiche,
comunque stabilite, tra di essi;
i) sicurezza cibernetica: condizione per la quale lo
spazio cibernetico risulti protetto grazie all’adozione di
idonee misure di sicurezza fisica, logica e procedurale rispetto ad eventi, di natura volontaria o accidentale, consistenti nell’acquisizione e nel trasferimento indebiti di
dati, nella loro modifica o distruzione illegittima, ovvero nel controllo indebito, danneggiamento, distruzione o
blocco del regolare funzionamento delle reti e dei sistemi
informativi o dei loro elementi costitutivi;
l) minaccia cibernetica: complesso delle condotte
che possono essere realizzate nello spazio cibernetico
o tramite esso, ovvero in danno dello stesso e dei suoi
elementi costitutivi, che si sostanzia in particolare, nelle azioni di singoli individui od organizzazioni, statali e
non, pubbliche o private, finalizzate all’acquisizione e
al trasferimento indebiti di dati, alla loro modifica o distruzione illegittima, ovvero a controllare indebitamente,
danneggiare, distruggere o ostacolare il regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi;
m) evento cibernetico: avvenimento significativo, di
natura volontaria o accidentale, consistente nell’acquisizione e nel trasferimento indebiti di dati, nella loro modifica o distruzione illegittima, ovvero nel controllo indebito, danneggiamento, distruzione o blocco del regolare
funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei
loro elementi costitutivi;
n) allarme: comunicazione di avviso di evento cibernetico da valutarsi ai fini dell’attivazione di misure di
risposta pianificate;
o) situazione di crisi cibernetica: situazione in cui
l’evento cibernetico assume dimensioni, intensità o natura tali da incidere sulla sicurezza nazionale o da non poter
essere fronteggiato dalle singole amministrazioni competenti in via ordinaria ma con l’assunzione di decisioni
coordinate in sede interministeriale;
Serie generale - n. 87
p) operatori di servizi essenziali: gli operatori di cui
all’allegato II della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante
misure per un livello comune elevato di sicurezza delle
reti e dei sistemi informativi nell’Unione (c.d. direttiva
NIS);
q) fornitori di servizi digitali: i fornitori di cui all’allegato III della direttiva NIS.
Art. 3.
Presidente del Consiglio dei ministri
1. Il Presidente, quale responsabile della politica generale del Governo e vertice del Sistema di informazione
per la sicurezza della Repubblica, ai fini della tutela della
sicurezza nazionale anche nello spazio cibernetico:
a) assume le determinazioni ai sensi dell’art. 7-bis,
comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2015,
n. 198, provvedendo, nelle situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale, a convocare il
CISR secondo le modalità stabilite con il regolamento ivi
previsto;
b) adotta, curandone l’aggiornamento, su proposta
del CISR, il quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico, contenente l’indicazione dei
profili e delle tendenze evolutive delle minacce e delle
vulnerabilità dei sistemi e delle reti di interesse nazionale,
la definizione dei ruoli e dei compiti dei diversi soggetti,
pubblici e privati, e di quelli nazionali operanti al di fuori
del territorio del Paese, l’individuazione degli strumenti e
delle procedure con cui perseguire l’accrescimento della
capacità del Paese di prevenzione e risposta rispetto ad
eventi nello spazio cibernetico, anche in un’ottica di diffusione della cultura della sicurezza;
c) adotta, su deliberazione del CISR, il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali contenente gli obiettivi da conseguire e le
linee di azione da porre in essere per realizzare il quadro
strategico nazionale;
d) emana le direttive ed ogni atto d’indirizzo necessari per l’attuazione del Piano di cui alla lettera c);
e) impartisce, sentito il CISR, le direttive al DIS e
alle Agenzie ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, della legge
n. 124 del 2007.
Art. 4.
Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica
1. Nella materia della sicurezza dello spazio cibernetico, il CISR:
a) partecipa, in caso di crisi cibernetica, alle determinazioni del Presidente, con funzioni di consulenza
e di proposta, nonché di deliberazione nei casi indicati
all’art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2015,
convertito con modificazioni dalla legge n. 198 del 2015;
— 3 —
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents