13-4-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA c) coordinamento della gestione delle risorse finanziarie rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza in rassegna, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 marzo 2017 citate in premessa, allocate sul cap. 766 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, fino alla liquidazione degli oneri maturati entro la scadenza dello stato di emergenza, sulla base delle rendicontazioni presentate dai soggetti attuatori e dalle amministrazioni ed enti interessati per l’attuazione delle misure attivate con le ordinanze di protezione civile richiamate in premessa, ivi compresa, ove necessario, l’eventuale istruttoria per ulteriori stanziamenti ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, penultimo periodo, della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni; il coordinamento dell’impiego e della rendicontazione delle risorse rinvenienti dai trasferimenti del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE) secondo le modalità stabilite dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che confluiranno sul medesimo cap. 766 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; d) coordinamento degli interventi del volontariato di protezione civile a supporto delle esigenze di tutela dei beni culturali nonché della gestione dei rimborsi previsti a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e dei datori di lavoro dei volontari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e successive disposizioni attuative; e) coordinamento dell’intervento delle risorse dei comuni intervenuti a seguito degli eventi sismici, organizzato dall’Associazione nazionale dei comuni d’Italia, ai fini di supportare gli enti locali interessati dagli eventi calamitosi in premessa, ivi compreso il coordinamento relativo all’applicazione delle connesse disposizioni in materia organizzativa ed operativa contenute nelle ordinanze di protezione civile, fino alla scadenza dello stato di emergenza; f) svolgimento delle funzioni disciplinate dall’art. 4, comma 3, dell’ordinanza n. 408/2016 relativamente agli interventi approvati entro il termine di cui al comma 2 nell’ambito del programma di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale; g) gestione delle attività contrattuali direttamente attivate dal Dipartimento della protezione civile a supporto delle iniziative connesse con la gestione emergenziale fino alla conclusione degli effetti delle medesime, comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza. 2. Il capo del Dipartimento della protezione civile provvede alla progressiva rimodulazione dell’articolazione operativa del Dipartimento sul territorio, prevedendo la cessazione dell’attività della Direzione di comando e controllo (Dicomac) di cui all’art. 2 dell’ordinanza Serie generale - n. 87 n. 388/2016 entro il termine del 7 aprile 2017. A decorrere da tale data, il Dipartimento della protezione civile assicura, senza soluzione di continuità, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 mediante una struttura di missione appositamente costituita, i cui oneri di funzionamento sono posti a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa. In ragione degli specifici ambiti di attività, la predetta struttura di missione opera in raccordo con i rappresentanti delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile impegnate nelle attività di cui al comma 1, anche al fine di continuare ad assicurare il concorso coordinato delle forze statuali sui territori interessati dagli eventi in premessa a supporto dei sistemi regionali di protezione civile. Al personale in servizio presso la struttura di missione si applica quanto previsto dall’art. 7, comma 2, dell’ordinanza n. 400/2016 e, ove necessario, quanto previsto dall’art. 2 dell’ordinanza n. 405/2016. Nuclei di personale appartenente alla struttura di missione possono operare sul territorio, se necessario, anche con continuità. La struttura si avvale, ove occorrenti, delle risorse e dei beni già a disposizione della Dicomac. Art. 2. Attività dei soggetti attuatori 1. A decorrere dal 7 aprile 2017 le funzioni svolte dall’arch. Antonia Pasqua Recchia, soggetto attuatore nominato ai sensi dell’art. 5, comma 2, dell’ordinanza n. 393/2016, sono assicurate dal segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo svolge le eventuali attività residue volte alla messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili di cui all’art. 5, comma 1, dell’ordinanza n. 393/2016 operando nel quadro delle attribuzioni previste dal decreto-legge n. 189/2016 convertito, mediante l’Ufficio del soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 24 ottobre 2016. 2. A decorrere dal 7 aprile 2017 le funzioni svolte dall’ing. Claudio De Angelis, soggetto attuatore nominato ai sensi dell’art. 6, comma 2, dell’ordinanza n. 393/2016, sono assicurate dalla Direzione centrale per l’emergenza e il soccorso tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Direzione centrale per l’emergenza e il soccorso tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge le eventuali attività residue volte all’adozione delle contromisure tecniche urgenti su manufatti edilizi di cui all’art. 6, comma 1, dell’ordinanza n. 393/2016 mediante le direzioni regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti. — 31 —

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