13-4-2017
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
DECRETO 5 aprile 2017.
Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione di cui alla legge n. 181/1989 riguardanti programmi d’investimento nei comuni ricadenti nelle
aree di crisi industriale non complessa, individuate ai sensi
del decreto 19 dicembre 2016.
IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181
e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del
piano nazionale di risanamento della siderurgia»;
Viste le disposizioni che, a partire dall’art. 73 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003),
hanno previsto l’estensione del sistema agevolativo di cui
alla citata legge n. 181/1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;
Visto l’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e, in particolare, il comma 8-bis
concernente gli interventi nei casi di situazioni di crisi
industriali diverse da quelle complesse che presentano,
comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, recante
termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989
in favore di programmi di investimento finalizzati alla
riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi del
citato comma 8-bis dell’art. 27 del decreto-legge n. 83 del
2012;
Vista la circolare del direttore generale per gli incentivi
alle imprese n. 59282 del 6 agosto 2015, emessa in base a
quanto disposto dall’art. 6, comma 6, del predetto decreto
ministeriale 9 giugno 2015, finalizzata a fornire ulteriori
specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle
spese ammissibili, delle modalità, forme e termini di presentazione delle domande nonché delle caratteristiche del
contratto di finanziamento;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico
4 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 2016, recante
l’individuazione dei territori delle aree di crisi industriale
non complessa ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181;
Visto il decreto del direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese
e del direttore generale per gli incentivi alle imprese del
Ministero dello sviluppo economico 19 dicembre 2016,
Serie generale - n. 87
pubblicato nel sito internet istituzionale, recante l’elenco
dei territori individuati, sulla base del citato decreto ministeriale 4 agosto 2016, quali aree di crisi non complessa;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2017, che,
nel ripartire le risorse finanziarie complessivamente destinate alla reindustrializzazione delle aree di crisi tra le
diverse tipologie di intervento, destina ai programmi di
investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale
non complessa, tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, l’importo di € 124.000.000,00 a valere
sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, dei quali € 44.000.000,00 accantonati in favore degli interventi
disciplinati da accordi di programma;
Visto il decreto del direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese
e del direttore generale per gli incentivi alle imprese del
Ministero dello sviluppo economico 24 febbraio 2017,
pubblicato nel sito internet istituzionale, con il quale, ai
sensi dell’art. 2 del citato decreto direttoriale 19 dicembre
2016, sono stati fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di
cui alla legge n. 181/1989 nelle aree di crisi individuate
dallo stesso decreto 19 dicembre 2016;
Considerato che, come riportato all’art. 1, comma 3,
del predetto decreto direttoriale 24 febbraio 2017, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123;
Vista la nota dell’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - Invitalia, soggetto gestore degli interventi, n. 7010/INIMP
del 5 aprile 2017, pervenuta al Ministero dello sviluppo economico, tramite posta elettronica certificata, alle
ore 17,11 dello stesso giorno, con la quale è comunicato
che, a partire dalla data di apertura dello sportello, 4 aprile 2017, e fino alle ore 10,00 del 5 aprile 2017, risultano
pervenute n. 208 domande, per un ammontare di agevolazioni richieste pari a 634,6 milioni di euro;
Considerato che il predetto fabbisogno finanziario supera ampiamente la dotazione finanziaria di cui al sopra
menzionato decreto ministeriale 31 gennaio 2017;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’immediata
chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione in considerazione dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;
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