13-4-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 87 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 28 febbraio 2017. Migliore individuazione del perimetro afferente tredici immobili apportati e/o trasferiti al Fondo Patrimonio Uno. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare; Visto l’art. 4 del decreto-legge n. 351 che, al comma 1, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e, al comma 2, individua la disciplina applicabile ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1; Visti i decreti del 23 dicembre 2005 (decreto di apporto e decreto di trasferimento) del Ministro dell’economia e delle finanze e degli altri Ministri concertanti, con i quali, in attuazione del precitato art. 4, sono stati conferiti e trasferiti al fondo immobiliare denominato «Fondo Patrimonio Uno» (di seguito il «Fondo») i beni immobili indicati negli allegati a tali decreti e i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2005 (decreto operazione) e del 29 dicembre 2005 (decreto di chiusura) con i quali sono state emanate disposizioni volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo e previsioni concernenti il contratto di locazione di tali immobili con l’Agenzia del demanio (di seguito i «decreti attuativi art. 4 decreto-legge 351/2001»); Visto l’accordo di indennizzo stipulato il 29 dicembre 2005 ai sensi dei decreti attuativi tra il Ministero dell’economia e delle finanze e, tra gli altri, il Fondo (di seguito l’«Accordo di indennizzo»); Visti i decreti del Ministero dell’economia e delle finanze emanati, rispettivamente, il 26 aprile 2007, l’11 dicembre 2012 e il 1° settembre 2016, mediante i quali, in virtù del citato Accordo di indennizzo, si è provveduto alla espunzione e/o sostituzione di immobili ovvero di porzioni di immobili già trasferiti dallo Stato al Fondo (di seguito i «decreti di indennizzo») come descritto negli allegati ai medesimi decreti; Visto l’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2006, n. 28, (di seguito l’«art. 4») che prevede che «A migliore interpretazione e rettifica dell’allegato 1 del primo decreto di trasferimento emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004; dell’allegato 1 del secondo decreto di trasferimento emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004; dell’allegato 1 del decreto di apporto emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004 e dell’allegato 1 del decreto di indennizzo emanato dal MEF in data 16 settembre 2005 devono intendersi trasferite e apportate, ai sensi e per gli effetti dei predetti decreti, tutte le unità immobiliari, ad uso non residenziale, facenti parte del fabbricato di cui sono parte le unità immobiliari già indicate nei predetti decreti ancorché con un solo numero civico, come individuate nei decreti emanati dall’Agenzia del demanio ivi richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati in decreti dirigenziali che potranno essere emessi dal Ministero dell’economia e delle finanze, nonché tutte le unità immobiliari, ad uso non residenziale, già di proprietà del medesimo ente titolare, ubicate nel medesimo isolato in cui sono ubicate le unità immobiliari già indicate nei predetti decreti, come individuate nei decreti emanati dall’Agenzia del demanio ivi richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati in decreti dirigenziali che potranno essere emanati dal Ministero dell’economia e delle finanze»; Atteso che è emersa la necessità, per taluni immobili, di provvedere ad una più puntuale identificazione e che per detti beni l’Agenzia del demanio ha già proceduto alla rettifica dei decreti di individuazione a suo tempo emanati o all’invio delle comunicazioni al Fondo ai sensi dello stesso art. 4; Visto il parere rilasciato in data 7 gennaio 2016 dall’Avvocatura generale dello Stato attraverso il proprio Comitato consultivo, secondo il quale la certificazione di una migliore identificazione di cui all’art. 4 da parte dell’Agenzia del demanio «dovrebbe valere a evidenziare, in via definitiva, attraverso una sorta di interpretazio- — 9 —

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