13-4-2017
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
2. In particolare, nel campo della prevenzione e della
preparazione ad eventuali situazioni di crisi cibernetica,
il Nucleo:
a) promuove, sulla base delle direttive di cui all’art. 3,
comma 1, lettera d), la programmazione e la pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi cibernetica
da parte delle amministrazioni e degli operatori privati
interessati e l’elaborazione delle necessarie procedure di
coordinamento interministeriale, in raccordo con le pianificazioni di difesa civile e di protezione civile, anche
nel quadro di quanto previsto ai sensi dell’art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015;
b) mantiene attiva, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l’unità per l’allertamento e la risposta a situazioni di crisi
cibernetica;
c) valuta e promuove, in raccordo con le amministrazioni competenti per specifici profili della sicurezza
cibernetica, e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 7
riguardo all’attività degli organismi di informazione per
la sicurezza, procedure di condivisione delle informazioni, anche con gli operatori privati interessati, ai fini della
diffusione di allarmi relativi ad eventi cibernetici e per la
gestione delle crisi;
d) acquisisce le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita
dell’integrità significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi dal Ministero dello sviluppo
economico, dagli organismi di informazione per la sicurezza, dalle Forze di polizia e, in particolare, dal CNAIPIC nell’esercizio dei servizi di protezione informatica
delle infrastrutture critiche ai sensi dell’art. 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, dalle strutture del Ministero della difesa e dai CERT di cui all’art. 10, comma 3;
e) promuove e coordina, in raccordo con il Ministero dello sviluppo economico e con l’Agenzia per l’Italia
digitale per i profili di rispettiva competenza, lo svolgimento di esercitazioni interministeriali, ovvero la partecipazione nazionale in esercitazioni internazionali che
riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica;
f) costituisce punto di riferimento nazionale per i
rapporti con l’ONU, la NATO, l’UE, altre organizzazioni
internazionali ed altri Stati, ferme restando le specifiche
competenze del Ministero dello sviluppo economico, del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa
e di altre amministrazioni previste dalla normativa vigente,
assicurando comunque in materia ogni necessario raccordo.
3. Ai fini dell’attivazione delle azioni di risposta e ripristino rispetto a situazioni di crisi cibernetica, il Nucleo:
a) riceve, anche dall’estero, le segnalazioni di evento cibernetico e dirama gli allarmi alle amministrazioni
e agli operatori privati, ai fini dell’attuazione di quanto
previsto nelle pianificazioni di cui al comma 2, lettera a);
Serie generale - n. 87
b) valuta se l’evento assume dimensioni, intensità o
natura tali da non poter essere fronteggiato dalle singole
amministrazioni competenti in via ordinaria, ma richiede
l’assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale, provvedendo in tal caso, allo svolgimento delle attività di raccordo e coordinamento di cui all’art. 10, nella
composizione ivi prevista;
c) informa tempestivamente il Presidente, per il tramite del direttore generale del DIS, sulla situazione in
atto, ai fini delle determinazioni di cui all’art. 7-bis, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015.
4. Il Nucleo per la sicurezza cibernetica elabora appositi rapporti sullo stato di attuazione delle misure di coordinamento ai fini della preparazione e gestione della crisi
previste dal presente decreto e li trasmette, per le finalità
di cui all’art. 5, comma 2, lettera c), all’organismo collegiale di cui all’art. 5.
Art. 10.
Gestione delle crisi di natura cibernetica
1. Per la gestione delle crisi di natura cibernetica, il
Nucleo si riunisce nella composizione individuata ai sensi
del comma 2, nei casi di cui all’art. 9, comma 3, lettera b),
ovvero a seguito delle determinazioni di cui all’art. 7-bis,
comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2015, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015.
2. Ai sensi del comma 1, la composizione del Nucleo
è integrata, in ragione delle necessità, con un rappresentante del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento dei Vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in rappresentanza anche della Commissione interministeriale
tecnica di difesa civile (CITDC), dell’ufficio del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri
autorizzati ad assumere decisioni che impegnano la propria amministrazione. Alle riunioni i componenti possono
farsi accompagnare da altri funzionari della propria amministrazione. Alle stesse riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni,
anche locali, ed enti, anche essi autorizzati ad assumere
decisioni, degli operatori privati di cui all’art. 11 e di altri
soggetti eventualmente interessati. Il Nucleo può essere
convocato anche in composizione ristretta con la partecipazione dei rappresentanti delle sole amministrazioni e
soggetti interessati.
3. È compito del Nucleo, nella composizione per la
gestione delle crisi, di cui al comma 2, assicurare che le
attività di reazione e stabilizzazione di competenza delle diverse amministrazioni ed enti rispetto a situazioni di
crisi di natura cibernetica, vengano espletate in maniera
coordinata secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2,
lettera a), avvalendosi, per gli aspetti tecnici di risposta
sul piano informatico e telematico, del Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, istituito pres-
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