8. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell'interno, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, per le
pari opportunita' e per l'innovazione e le tecnologie, di intesa con
la Banca d'Italia e l'UIC, sentito l'Ufficio del Garante per la
protezione dei dati personali, sono definite le procedure e le
modalita' da applicare per la trasmissione riservata, mediante
strumenti informatici e telematici, delle informazioni previste dal
presente articolo.
9. La Banca d'Italia e l'UIC verificano l'osservanza delle
disposizioni di cui al presente articolo e al regolamento previsto
dal comma 8 da parte delle banche, degli istituti di moneta
elettronica, di Poste italiane Spa e degli intermediari finanziari
che prestano servizi di pagamento. In caso di violazione, ai
responsabili e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino
a euro 500.000. All'irrogazione della sanzione provvede la Banca
d'Italia nei casi concernenti uso della moneta elettronica, ovvero il
Ministro dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca
d'Italia o dell'UIC, negli altri casi. Si applica, in quanto
compatibile, la procedura prevista dall'articolo 145 del testo unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.
10. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al
comma 9 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, e sono
destinate al finanziamento delle iniziative per il contrasto della
pedopornografia sulla rete INTERNET".
2. Il decreto di cui all'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3
agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e'
adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Il regolamento di cui all'articolo 14-quinquies, comma 8, della
legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, e' adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 20.
1. All'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo il comma
1 e' inserito il seguente:
"1-bis. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per le pari opportunita' l'Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito
di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle
attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la
prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine e'
autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per
raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni,