dell'autorita' giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito
segnalato, nonche' i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei
relativi pagamenti, sono inseriti in un
elenco
costantemente
aggiornato.
2. Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e
finanziarie esistenti. Dall'istituzione e dal funzionamento del
Centro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
3. Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le pari opportunita' elementi informativi e dati
statistici relativi alla pedopornografia sulla rete INTERNET, al fine
della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione
della pedofilia e della relazione annuale di cui all'articolo 17,
comma 1.
Art. 14-ter. - (Obblighi per fornitori dei servizi della societa'
dell'informazione resi attraverso reti di comunicazione elettronica)
- 1. I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione
elettronica sono obbligati, fermo restando quanto previsto da altre
leggi o regolamenti di settore, a segnalare al Centro, qualora ne
vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che, a qualunque
titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via
telematica, di materiale pedopornografico, nonche' a comunicare senza
indugio al Centro, che ne faccia richiesta, ogni informazione
relativa ai contratti con tali imprese o soggetti.
2. I fornitori dei servizi per l'effetto della segnalazione di cui
al comma 1 devono conservare il materiale oggetto della stessa per
almeno quarantacinque giorni.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli
obblighi di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della
sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.
4. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si
applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 14-quater. - (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire
l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico) - 1. I
fornitori di connettivita' alla rete INTERNET, al fine di impedire
l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare
gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche
conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei
fornitori di connettivita' della rete INTERNET. Con il medesimo
decreto viene altresi' indicato il termine entro il quale i fornitori
di connettivita' alla rete INTERNET devono dotarsi degli strumenti di
filtraggio.
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 e' punita con
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.