Art. 17.
1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o
individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla data
di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali
propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati
agli utenti, nonche' nei propri cataloghi generali o relativi a
singole
destinazioni,
la
seguente
avvertenza: "Comunicazione
obbligatoria ai sensi dell'articolo ..... della legge n.... - La
legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la
prostituzione
e
la
pornografia
minorile, anche se commessi
all'estero".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento ai
materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati
successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1
sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 1.500 a euro 6.000. All'irrogazione della sanzione provvede
il Ministero delle attivita' produttive.
Art. 18.
1. All'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto
1998, n. 269, dopo le parole: "600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 dello stesso
codice,".
CAPO II
NORME CONTRO LA PEDOPORNOGRAFIA A MEZZO INTERNET
Art. 19
1. Dopo l'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono
inseriti i seguenti:
"Art. 14-bis. - (Centro nazionale per
il
contrasto
della
pedopornografia sulla rete INTERNET) - 1. Presso l'organo del
Ministero dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14, e'
istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia
sulla rete INTERNET, di seguito denominato "Centro", con il compito
di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi
di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella
lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono
materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori avvalendosi
della rete INTERNET e di altre reti di comunicazione, nonche' i
gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle
predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di
polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni