il seguente comma:
"La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei
delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione
perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture
pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".
Art. 6.
del codice
1. All'articolo 609-quater
penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il
tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione,
di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o
che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza";
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Al
di
fuori
delle
ipotesi previste dall'articolo 609-bis,
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o
il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione,
compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni
sedici, e' punito con la reclusione da tre a sei anni".
Art. 7.
1. All'articolo 609-septies, quarto comma, del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), la parola: "quattordici" e' sostituita dalla
seguente: "diciotto";
b) il numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2) se il fatto e' commesso dall'ascendente, dal genitore, anche
adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona
cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di
istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una
relazione di convivenza".
Art. 8.
1. All'articolo 609-nonies del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: "La condanna" sono inserite le
seguenti: "o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale";
b) al numero 1), dopo le parole: "elemento costitutivo" sono
inserite le seguenti: "o circostanza aggravante";
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno