GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Considerato che dai predetti accordi si evince che il
numero delle unita' interessate e' ridotto nella misura di
almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei
medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, cos|'
come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 13,
comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge
14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato
dall’art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto
2005, n. 168;
Ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall’art. 13, comma 2,
lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005,
n. 80 e come ulteriormente modificato dall’art. 7 del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e'
autorizzata la concessione del trattamento di mobilita',
definita nell’accordo intervenuto presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali in data 14 luglio
2005, per il periodo dal 28 maggio 2005 al 31 dicembre
2005, in favore di un numero massimo di 141 ex dipendenti della societa' Lucana Calzature unita' di Maratea,
i cui nominativi sono indicati nell’elenco, vidimato dall’I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di
euro 1.388.486,78.
a) Ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge
30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall’art. 13,
comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge
14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato
dall’art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto
2005, n. 168, e' autorizzata la concessione della proroga
del trattamento di mobilita', definita nell’accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali in data 28 giugno 2005, per il periodo dal
1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di 24 ex
dipendenti della societa' Ideal Standard unita' di
Salerno, i cui nominativi sono indicati nell’elenco, vidimato dall’I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo gia'
fruitori del trattamento in questione ai sensi dell’art. 6,
punto a)del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, n. 34702 del 2 settembre 2004, registrato
alla Corte dei conti in data 22 settembre 2004, registro
n. 5, foglio n. 309.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di
euro 339.742,08.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del
30%.
b) Ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge
30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall’art. 13,
comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge
14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato
dall’art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto
2005, n. 168, e' autorizzata la concessione della proroga
del trattamento di mobilita', definita nell’accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali in data 28 giugno 2005, per il periodo dal
1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di 18 ex
dipendenti della societa' Ideal Standard unita' di
Salerno, i cui nominativi sono indicati nell’elenco, vidimato dall’I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo gia'
fruitori del trattamento in questione ai sensi dell’art. 6,
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Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle
aziende individuate dai predetti accordi;
Art. 2.
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modificato dall’art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005,
n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge
17 agosto 2005, n. 168;
Visti gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione e di mobilita' e/o alle
proroghe dei medesimi trattamenti, vidimati dall’I.N.P.S. e facenti parte integrante dei citati accordi;
Decreta:
DA
Art. 1.
GU
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L
—
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga dei sopraccitati trattamenti,
entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente,
con l’obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo
stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come modificato dall’art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005,
n. 80 e come ulteriormente modificato dall’art. 7, del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
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Ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 come modificato dall’art. 13, comma 2
lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005,
n. 80 e come ulteriormente modificato dall’art. 7, del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e'
autorizzata, per il periodo dal 1 ottobre 2005 al
31 dicembre 2005 la concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale definita nell’accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in data 15 luglio 2005 alla presenza del
Sottosegretario on.le Pasquale Viespoli, che ha recepito
il protocollo d’intesa territoriale propedeutico all’accordo governativo, in favore di un numero massimo di
una unita', dipendente della societa' Elea S.p.a.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di
euro 4643,49.
Pagamento diretto: no.
Serie generale - n. 38
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15-2-2006
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