GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall’art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, dal 3 maggio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell’accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2005, in favore di un numero massimo di 52 ex dipendenti della societa' Sipem unita' di Enna, per i quali la mobilita' ordinaria e' scaduta e/o scadra' nel periodo dal 2 maggio 2005 al 21 dicembre 2005, i cui nominativi sono indicati nell’elenco, vidimato dall’I.N.P.S. e allegato al sopraccitato accordo. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di e 371.024,17. Concessione del trattamento di CIGS, di mobilita' e di disoccupazione speciale previsto dall’articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall’articolo 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, in favore dei lavoratori dipendenti o gia' dipendenti dalle societa': Elea S.p.a., unita' in Torino; Lucana Calzature, unita' in Matera; Ideal Standard, unita' in Salerno e Sea Park, unita' in Salerno. (Decreto n. 37406). IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE GA ZZ ET TA Art. 7. Art. 8. GU RI TE L — La concessione del trattamento di mobilita', disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 6, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall’art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 ed il conseguente onere complessivo, pari a e 1.348.073,84, e' posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. TR AT TA DA Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 7 l’Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. CO PI A Roma, 24 novembre 2005 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 75 06A01289 ON -L IN E DECRETO 25 novembre 2005. Art. 6. Serie generale - n. 38 UF FI CI AL E 15-2-2006 Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l’art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall’art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168; Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del sottosegretario di Stato on.le Viespoli, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall’art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168. in quanto, mediante la concessione e/o la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento speciale di disoccupazione e di mobilita', potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Considerato che i predetti accordi recepiscono i Protocolli d’intesa raggiunti in sede istituzionale territoriale, cos|' come previsto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente ö 40 ö

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