GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA I trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di 1,1 milioni di euro, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F. Art. 5. L’erogazione del trattamento di CIGS e mobilita', ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, e successive modificazioni, e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell’attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione o della provincia. Concessione del trattamento di mobilita', previsto dall’articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’articolo 13, comma 2, lettera b), del decretolegge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in favore dei lavoratori gia' dipendenti dalle societa': Elea S.p.a., unita' in Torino; Elea FP, unita' in Torino; Parmalat, unita' di Capaccio; A.D.A., unita' in L’Aquila; P.C.B., unita' in Pagani e SIPEM, unita' in Enna. (Decreto n. 37404). IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l’art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in quanto, mediante la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita', potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Visti gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilita' e/o alle proroghe del medesimo trattamento, facenti parte integrante dei citati accordi; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita', entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l’obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Decreta: Art. 1. GU RI TE L — GA ZZ ET TA Art. 6. Le aziende i cui lavoratori sono beneficiari delle misure di sostegno al reddito di cui al presente decreto, sono tenute a versare, durante l’utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Art. 7. L’onere complessivo, pari ad e 1.100.000, e' posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. Art. 8. Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all’INPS comunicazioni sull’effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi. ON -L IN E DECRETO 24 novembre 2005. Art. 4. Serie generale - n. 38 UF FI CI AL E 15-2-2006 TR AT TA DA Art. 9. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dall’art. 7, l’INPS e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all’articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. CO PI A Roma, 24 novembre 2005 Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 74 06A01291 Ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, ö 38 ö

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