GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ßArt. 3. ö 1. EØ istituito presso il Ministero della difesa il Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale. 2. Nel Registro di cui al comma 1 e' iscritto il naviglio delle amministrazioni dello Stato adibito a servizio governativo non commerciale, il cui personale non e' ad ordinamento militare. 3. Le unita' ed i mezzi navali, iscritti nel Registro, inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano caricato al centro della banda bianca dell’emblema araldico della Repubblica italiana.ý. ßArt. 4. ö 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede all’emanazione delle norme di attuazione della presente legge.ý. ßArt. 3 (Ambito di applicazione). ö 1. Il presente decreto si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, salvo diversamente specificato. 2. Il presente decreto non si applica: a) alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie ed alle altre navi appartenenti ad uno Stato membro o da questo esercitate ed utilizzate per un servizio pubblico non commerciale; b) alle navi da pesca, alle navi tradizionali e alle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri; c) al combustibile imbarcato, fino a 5000 tonnellate, alle scorte e alle attrezzature di bordo delle navi.ý. ö Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente ßCodice delle assicurazioni privateý e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005, n. 239. GA ZZ ET TA ö Il decreto del Ministro della difesa in data 26 gennaio 1998 e successive modificazioni, concernente la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale degli armamenti navali del Ministero della difesa e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1998, n. 80. ö Si riporta il testo dell’art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente: ßAttuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navaleý, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005, n. 222: ON -L IN E ö Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 24 ottobre 2003, n. 321, concernente ßRatifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico, riguardo alla bandiera dell’unita' per ricerche costiere della NATO, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001ý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1994, n. 295: Serie generale - n. 38 UF FI CI AL E 15-2-2006 ö Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni, di approvazione del Codice della navigazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942, n. 93. ö Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante il regolamento del codice della navigazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1952, n. 94. GU RI TE L — ö Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, concernente ßFoggia ed uso dell’emblema dello Statoý e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1948, n. 122. TR AT TA DA ö Si riporta il testo degli articoli 31, 32 e 236 della legge 2 dicembre 1994, n. 689, concernente ßRatifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche¤ dell’accordo di applicazione della parte II della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994ý, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1994, n. 295: ßArt. 31 (Responsabilita' dello Stato di bandiera per danni causati da una nave da guerra o altra nave di Stato in servizio non commerciale). ö Lo Stato di bandiera si assume la responsabilita' internazionale per ogni perdita o danno derivante allo Stato costiero dall’inosservanza da parte di una nave da guerra o altra nave di Stato in servizio non commerciale, delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero concernenti il passaggio nel mare territoriale o delle disposizioni della presente Convenzione o di altre norme del diritto internazionale.ý. ßArt. 32 (Immunita' delle navi da guerra e di altre navi di Stato in servizio non commerciale). ö Con le eccezioni contenute nella sottosezione A e negli artt. 30 e 31, nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica le immunita' delle navi da guerra e delle altre navi di Stato in servizio non commerciale.ý. CO PI A ßArt. 236 (Immunita' sovrana). ö Le disposizioni della presente Convenzione in materia di protezione e preservazione dell’ambiente marino non si applicano alle navi da guerra, alle navi ausiliarie e ad altre navi o aeromobili di proprieta' dello Stato o da esso condotte e impiegate, all’epoca in questione, esclusivamente per fini governativi non commerciali. Tuttavia ogni Stato deve adottare misure opportune, che non compromettano le attivita' o le capacita' operative ditali navi o aeromobili di Stato, per assicurare che essi agiscano in maniera compatibile, per quanto e' possibile e ragionevole, con la presente Convenzione.ý. ö Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, concernente attuazione della direttiva 94/57/CE, recate norme in materia di ispezioni e visite di controllo delle navi e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1998, n. 201. Nota all’art. 3: ö Il testo dell’art. 302 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, citato nelle note alle premesse e' il seguente: ßArt. 302 (Distinzione fra navi maggiori e navi minori). ö Agli effetti del secondo comma dell’art. 136 del codice, si considerano navi alturiere le navi a propulsione meccanica o a vela, che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate all’equipaggio siano atte a navigazione di altura. Si considerano navi costiere tutte le navi che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate all’equipaggio siano atte soltanto a navigazione costiera. Per navigazione costiera si intende la navigazione lungo le coste continentali e insulari dello Stato a distanza non superiore alle venti miglia.ý. Note all’art. 8: ö Il testo degli articoli 32 e 236 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata con legge in data 2 dicembre 1994, n. 689, e' riportato nelle note alle premesse. ö Il testo dell’art. 96 della citata Convenzione e' il seguente: ßArt. 96 (Immunita' delle navi impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali). ö Le navi di proprieta' o al servizio di uno Stato, e da questo impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali, godono nell’alto mare della completa immunita' dalla giurisdizione di qualunque Stato che non sia lo Stato di bandiera.ý. Nota all’art. 9: ö Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535 e' stato gia' citato nella nota alle premesse. Si riporta il testo dell’art. 1: ßArt. 1. ö L’emblema dello Stato, approvato dall’Assemblea Costituente con deliberazione del 31 gennaio 1948, e' composto di una stella a cinque raggi di bianco, bordata di rosso, accollata agli assi di una ruota di acciaio dentata, tra due rami di olivo e di quercia, legati da un nastro di rosso, con la scritta di bianco in carattere capitale ‘‘Repubblica italiana’’. La foggia dell’emblema e' effigiata nelle tavole unite al presente decreto e firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.ý. 06G0045 ö 24 ö

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