GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 15-2-2006 Serie generale - n. 38 Art. 9. Cancellazione dal Registro Bandiera e distintivi Art. 6. Condizioni di navigabilita' delle navi e dei galleggianti 2. Il naviglio, di cui al comma 1 puo' essere contraddistinto da eventuali distintivi speciali previsti dall’ordinamento delle amministrazioni di appartenenza. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con modalita' da stabilirsi con decreti delle amministrazioni interessate, anche al naviglio in dotazione alle Forze di polizia non iscritto nel Registro. Art. 7. GU RI TE L Comando e controllo — GA ZZ ET TA 1. Prima dell’iscrizione del naviglio nel Registro, sono individuate con convenzione, da stipulare tra le amministrazioni dello Stato interessate, gli organi degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi e NAVARM, le certificazioni rilasciate al naviglio di cui al regolamento inerenti: alla struttura degli scafi; alla galleggiabilita'; alla stabilita' e linea di massimo carico; agli organi di propulsione e di governo; alle condizioni di abitabilita' e di igiene degli alloggi dell’equipaggio. 2. Gli adempimenti relativi al rilascio, al rinnovo, alla convalida ed alla proroga della validita' delle certificazioni di cui al comma 1, sono a carico delle amministrazioni dello Stato interessate. 1. Le unita' ed i mezzi navali iscritti nel Registro inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano, caricato al centro della fascia bianca dell’emblema dello Stato, di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, conforme al modello risultante dall’Allegato 1. UF FI CI AL E 1. Il naviglio e' cancellato dal Registro di NAVARM con decreto del Ministero della difesa su domanda delle amministrazioni dello Stato alle quali appartiene, nel caso di radiazione per perdita dei requisiti di iscrizione di cui all’articolo 4. ON -L IN E Art.5 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, add|' 28 novembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Martino, Ministro della difesa Fini, Ministro degli affari esteri Pisanu, Ministro dell’interno Castelli, Ministro della giustizia Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Baccini, Ministro per la funzione pubblica Art. 8. TR AT TA Regime giuridico delle navi e dei galleggianti CO PI A 1. Le unita' ed i galleggianti, iscritti nel Registro, acquisiscono lo status di nave in servizio governativo non commerciale, nonche¤ le immunita' ed i privilegi riconosciuti dagli articoli 32, 96 e 236 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689. 2. Lo status di nave in servizio governativo non commerciale di cui al comma 1 viene perso all’atto della cancellazione dal Registro. 3. Le unita' ed i galleggianti iscritti nel Registro sono assicurati da parte delle amministrazioni dello Stato di appartenenza contro i rischi derivanti da danni, lesioni, incidenti causati a terzi ed all’equipaggio. Le polizze devono recare apposta clausola per l’esonero del Ministero della difesa da responsabilita' per danni. Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal regolamento, si rinvia alle norme del codice della navigazione ed al relativo regolamento di esecuzione, nonche¤ alle altre leggi speciali di settore. DA 1. Le amministrazioni dello Stato alle quali appartiene il naviglio sono responsabili del controllo operativo e garantiscono che l’attivita' in mare avvenga in sicurezza, nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali vigenti. Esse provvedono, altres|' , a chiedere al Ministero degli affari esteri, in caso di attivita' navale all’estero, l’autorizzazione del Paese di sosta secondo la vigente normativa. Art. 10. Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2006, Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 281 ö 22 ö

Select target paragraph3