GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ON -L IN E decorrere dall’anno 2009, si provvede ai sensi dell’art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo e' destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater.1 dello stesso codice, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri: GU RI TE L — GA ZZ ET TA ßArt. 14 (Attivita' di contrasto). ö 1. Nell’ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell’organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalita' organizzata, possono, previa autorizzazione dell’autorita' giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, introdotti dalla presente legge, procedere all’acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attivita' di intermediazione, nonche¤ partecipare alle iniziative turistiche di cui all’art. 5 della presente legge. Dell’acquisto e' data immediata comunicazione all’autorita' giudiziaria che puo', con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini. 2. Nell’ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all’art. 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell’autorita' giudiziaria, motivata a pena di nullita', le attivita' occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l’impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto puo' utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalita' le attivita' di cui al comma 1 anche per via telematica. 3. L’autorita' giudiziaria puo', con decreto motivato, ritardare l’emissione o disporre che sia ritardata l’esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale. Quando e' identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento e' adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora. 4. L’autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facolta' d’uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l’impiego nelle attivita' di contrasto di cui al presente articolo.ý. Serie generale - n. 38 UF FI CI AL E 15-2-2006 Nota all’art. 18: CO PI A TR AT TA DA ö Si riporta il testo dell’art. 17 della citata legge 3 agosto 1998, n. 269, come modificato dalla legge qui pubblicata: ßArt. 17 (Attivita' di coordinamento). ö 1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull’attivita' svolta ai sensi del comma 3. 1-bis. EØ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunita', l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attivita', svolte da tutte le pubbliche amministrazioni per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine e' autorizzata l’istituzione presso l’Osservatorio di una banca dati per raccogliere con l’apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' sono definite la composizione e le modalita' di funzionamento dell’Osservatorio nonche¤ le modalita' di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all’adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l‘istituzione e l’avvio delle attivita' dell’Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l’anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull’attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati; b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanita', dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori; c) partecipa, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale. 4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unita' previsionale di base di parte corrente ßFondo specialeý dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Il Ministro dell’interno, in virtu' dell’accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttameuto sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge. 6. Il Ministero dell’interno istituisce altres|' presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei. 7. L’unita' specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche¤ degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno.ý. Nota all’art. 20: ö Per il testo dell’art. 17 della citata legge 3 agosto 1998, n. 269, vedi note all’art. 18. 06G0057 ö 19 ö

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