GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ö Si riporta il testo degli articoli 190-bis 392 e 398 del codice di procedura penale come modificati dalla legge qui pubblicata: ßArt. 190-bis (Requisiti della prova in casi particolari). ö 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’art. 51, comma 3-bis, quando e' richiesto l’esame di un testimone o di una delle persone indicate nell’art. 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell’art. 238, l’esame e' ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze. 1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l’esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici.ý. 3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell’art. 393, comma 2-bis. 4. Se si deve procedere a piu' incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo. 5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l’incidente probatorio non puo' essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest’ultimo puo' delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta. 5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l’ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalita' particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l’udienza puo' svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l’abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell’interrogatorio e' anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle parti.ý. GA ZZ ET TA ßArt. 392 (Casi). ö 1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio: 3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell’ora e del luogo in cui si deve procedere all’incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l’avvertimento che nei due giorni precedenti l’udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni gia' rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l’avviso e' comunicato al pubblico ministero. ON -L IN E Nota all’art. 14: Serie generale - n. 38 UF FI CI AL E 15-2-2006 a) all’assunzione della testimonianza di una persona, quando vi e' fondato motivo di ritenere che la stessa non potra' essere esaminata nel dibattimento per infermita' o altro grave impedimento; b) all’assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi e' fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilita' affinche¤ non deponga o deponga il falso; d) all’esame delle persone indicate nell’art. 210; — c) all’esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilita' di altri; GU RI TE L e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b); f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato e' soggetto a modificazione non evitabile; g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento. TR AT TA DA 1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. 2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altres|' chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.ý. CO PI A ßArt. 398 (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio). ö 1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 396, comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L’ordinanza di inammissibilita' o di rigetto e' immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate. 2. Con l’ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce: a) l’oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni; b) le persone interessate all’assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni; c) la data dell’udienza. Tra il provvedimento e la data dell’udienza non puo' intercorrere un termine superiore a dieci giorni. Nota all’art. 15: ö Si riporta il testo dell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'.) come modificato dalla legge qui pubblicata: ßArt. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per taluni delitti). ö 1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’art. 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all’art. 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all’art. 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’art. 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma purche¤ siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, altres|' nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, ö 17 ö

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