GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione di dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. cui all’art. 240 e, quando non e' possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso e' disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita' risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche¤ la revoca della licenza d’esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive. ON -L IN E NOTE Avvertenza: La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e rado, nonche¤ da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.ý. Nota all’art. 1: Nota all’art. 6: ö Si riporta il testo dell’art. 609-quater del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata: ßArt. 609-quater (Atti sessuali con minorenne). ö Soggiace alla pena stabilita dall’art. 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: — GA ZZ ET TA ö Si riporta il testo dell’art. 600-bis del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata: ßArt. 600-bis (Prostituzione minorile). ö Chiunque induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che l’atto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164. Nel caso in cui l’atto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena e' aumentata in misura non superiore ai due terzi. Nel caso in cui l’atto di cui al secondo comma sia commesso nel confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l’autore del fatto di cui al secondo comma e persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.ý. Serie generale - n. 38 UF FI CI AL E 15-2-2006 GU RI TE L Nota all’art. 2: CO PI A TR AT TA DA ö Si riporta il testo dell’art. 600-ter del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata: ßArt. 600-ter (Pornografia minorile). ö Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantita'.ý. Nota all’art. 5: ö Si riporta il testo dell’art. 600-septies del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata: ßArt. 600-septies (Confisca e pene accessorie). ö Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione e' sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza. Al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e punito con la reclusione da tre a sei anni. Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’art. 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta' fra i soggetti non e' superiore a tre anni. Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all’art. 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.ý. Nota all’art. 7: ö Si riporta il testo dell’art. 609-septies del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata: ßArt. 609-septies (Querela di parte). ö I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall’art. 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. La querela proposta e' irrevocabile. Si procede tuttavia d’ufficio: 1) se il fatto di cui all’art. 609-bis e' commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; 2) se il fatto e' commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; 3) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio; 5) se il fatto e' commesso nell’ipotesi di cui all’art. 609-quater, ultimo comma.ý. ö 14 ö

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