Parte richiesta; c) la richiesta non e' collegata ad un reato previsto dalle leggi dello Stato richiesto di fornire assistenza; d) l'esecuzione della richiesta arreca pregiudizio alle indagini e alle altre attivita' svolte dall'altra Parte. 2. Laddove possibile la Parte richiesta, prima di rifiutare l'assistenza ai sensi del presente Accordo, si consulta con la Parte richiedente per verificare se l'assistenza puo' essere fornita a condizioni espressamente stabilite dalla Parte richiesta. Qualora accetti di ricevere l'assistenza alle condizioni stabilite dalla Parte richiesta, la Parte richiedente ottempera a dette condizioni. 3. La Parte richiedente riceve comunicazione scritta, debitamente motivata, in merito al totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta. Art. 8. Autorita' competenti ed obbligo a cooperare 1. Le Autorita' competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono: a) per il Governo della Repubblica italiana, il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza; b) per il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici - Dipartimento di Polizia allargato all'Ufficio Centrale Nazionale Interpol. 2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti si scambiano un elenco degli Uffici autorizzati a stabilire contatti diretti per adempiere alle disposizioni del presente Accordo ed i canali di comunicazione utilizzabili a tale scopo. 3. Le Parti si informano immediatamente circa eventuali variazioni nell'elenco degli Uffici di cui al paragrafo 2. 4. La cooperazione avviene, in via principale, attraverso il canale «Interpol». Art. 9. Riunioni e consultazioni Al fine di agevolare l'esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Parti possono, qualora necessario, tenere incontri e consultazioni per discutere e migliorare la cooperazione. Art. 10.

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