Parti;
m) scambio di informazioni concernenti le legislazioni e le
prassi di interesse reciproco;
n) possibile invio, per determinati periodi di tempo e in accordo
fra le Parti, di esperti finalizzato a promuovere lo svolgimento di
operazioni congiunte, le cui modalita' esecutive potranno essere
definite in un successivo Protocollo;
o) scambio di altre informazioni ritenute dalle Parti
di
reciproco interesse istituzionale.
2. Allo scopo di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica,
attraverso un'attivita' di prevenzione generale e controllo del
territorio, e al fine di combattere con maggiore efficacia la
criminalita', le Parti possono pianificare lo svolgimento di servizi
misti, in relazione alle esigenze di volta in volta rappresentate. A
tal fine ciascuna Parte indichera', entro 30 giorni dall'entrata in
vigore dell'Accordo, gli Uffici competenti in materia di polizia che
possano collaborare con i corrispondenti Uffici dell'altra Parte.
Le relative procedure saranno regolate da specifiche intese.
Le Parti potranno, altresi', avviare progettualita' volte
a
migliorare i modelli operativi dei servizi sul territorio
di
interesse comune per renderli piu' rispondenti alle realta' locali.
3. Le Parti concordano sulla necessita' di rendere piu' rapido lo
scambio e l'utilizzo delle informazioni delle rispettive Forze di
Polizia concernenti, oltre alla criminalita' organizzata, anche la
prevenzione e la repressione della criminalita' in genere nonche' dei
dati in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
A tal fine, per migliorare le metodologie di comunicazione, le
Parti possono adottare un collegamento tra «punti di contatto
nazionali» che sono:
per la Parte italiana, il Ministero dell'interno - Dipartimento
della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale
- Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia;
per la Parte sammarinese, la Segreteria di Stato per gli Affari
Esteri e Politici - Dipartimento di Polizia allargato all'Ufficio
Centrale Nazionale Interpol in collaborazione con la Gendarmeria.
Il «punto di contatto» che riceve la richiesta, nel rispetto del
proprio diritto nazionale, effettua la consultazione, senza ritardo,
comunicandone l'esito al «punto di contatto» richiedente.
Le modalita' di
comunicazione
saranno
regolate
attraverso
specifiche intese tecniche.
Art. 4.
Limiti relativi all'utilizzo delle informazioni
e dei documenti
1. Le Parti concordano che
le
informazioni
e
i
dati
personali