internazionale nel settore della lotta contro il crimine organizzato,
nonche' le Convenzioni contro il traffico illecito di sostanze
stupefacenti e psicotrope adottate
dalle
Nazioni
Unite,
la
Convenzione contro la criminalita' organizzata transnazionale firmata il 12 dicembre 2000 dalla Repubblica italiana e il 14
dicembre 2000 dalla Repubblica di San Marino - e i relativi
Protocolli aggiuntivi, nonche' le
pertinenti
Risoluzioni
del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il
terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite;
Tenendo conto della Convenzione di amicizia e di buon vicinato tra
i due Paesi firmata a Roma il 31 marzo 1939;
Valutando l'adesione allo Statuto dell'O.I.P.C. Interpol della
Repubblica italiana, avvenuta nel giugno 1947, e della Repubblica di
San Marino, avvenuta il 20 settembre 2006;
Nel rispetto del principio di sovranita' e uguaglianza degli Stati
e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia
esistenti tra i due Paesi;
Considerando gli obblighi internazionali
e
la
legislazione
nazionale di entrambi i Paesi;
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Obbligo di cooperazione
1. Le Parti, in conformita' con le rispettive legislazioni
nazionali e i trattati internazionali, collaborano nella prevenzione
e nel contrasto dei reati di cui all'art. 2 del presente Accordo.
2. Il presente Accordo non avra' effetto sulle
procedure
internazionali di assistenza giudiziaria ed estradizione.
Art. 2.
Settori della cooperazione
1. Le Parti collaborano, nel rispetto delle reciproche legislazioni
nazionali vigenti, al fine di prevenire, contrastare e condurre
indagini sul crimine, comprendendo, ma non esclusivamente, quanto
segue:
a) crimine organizzato transnazionale, inclusi la criminalita'
informatica e il traffico illecito di beni culturali;
b) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti,
sostanze psicotrope e precursori utilizzati per la loro preparazione;
c) immigrazione irregolare e tratta di persone in tutte le sue
forme, con particolare riferimento allo sfruttamento, anche sessuale,
di donne e minori;
d) frode o falsificazione o contraffazione di documenti;