Composizione delle controversie
Eventuali
controversie
relative
all'interpretazione
o
all'applicazione del presente Accordo sono risolte amichevolmente
mediante consultazioni tra le Parti.
Art. 11.
Rapporti con altri trattati internazionali
1. Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi
derivanti da altri trattati internazionali stipulati dagli Stati
delle Parti.
Art. 12.
Spese
1. Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta ai
sensi del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta,
salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Se la
richiesta include spese notevoli o straordinarie, le Parti si
consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione
della richiesta ed il modo in cui saranno sostenute le spese.
2. Salvo diverso accordo, i costi delle riunioni sono sostenuti
dalla Parte richiesta, mentre le spese di viaggio e alloggio dei
delegati sono sostenute dalla Parte richiedente.
Art. 13.
Lingua di cooperazione
Nel corso della cooperazione ai sensi del presente Accordo le Parti
usano la lingua italiana.
Art. 14.
Entrata in vigore, cessazione ed emendamenti
1. Il presente Accordo entra in vigore alla data dell'ultima
notifica con cui le Parti si comunicano reciprocamente per iscritto,
attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto
adempimento
delle
rispettive procedure interne.
2. Il presente Accordo resta in vigore fino a denuncia effettuata