abilitazioni aeronautiche, il Ministro dell'interno puo' disporre,
con proprio decreto, che, per ragioni di sicurezza, il rilascio dei
titoli abilitativi civili comunque denominati e l'ammissione alle
attivita' di addestramento pratico siano subordinati per un periodo
determinato, non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al
nulla
osta
preventivo
del
questore,
volto
a
verificare
l'insussistenza,
nei
confronti
degli
interessati,
di
controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato.
2. Il nulla osta puo' essere altresi' richiesto per gravi motivi di
ordine e sicurezza pubblica a chiunque sia gia' in possesso di titoli
abilitanti all'esercizio delle attivita' di volo rilasciati da
organismi esteri o internazionali, riconosciuti dall'ordinamento
nazionale, che intendono svolgere attivita' di volo nel territorio
dello Stato.
3. Il rifiuto del nulla osta, il suo ritiro o il mancato rinnovo
dello stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito
il rilascio, comporta il ritiro degli attestati, delle licenze, delle
abilitazioni, delle autorizzazioni e di ogni altro titolo previsto
dall'ordinamento per l'esercizio delle attivita' di volo, nonche'
l'inefficacia
nel
territorio
dello Stato di analoghi titoli
rilasciati in altri Paesi.
Art. 10
Nuove norme sull'identificazione personale
1. All'articolo 349 del codice di procedura penale, dopo il comma
2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il
prelievo di materiale biologico dal cavo orale e manca il consenso
dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo
nel
rispetto
della
dignita'
personale del soggetto, previa
autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per
iscritto, del pubblico ministero.".
2. All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, dopo
le parole: "non oltre le dodici ore", sono aggiunte le seguenti:
"ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre
le
ventiquattro
ore,
nel caso che l'identificazione risulti
particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorita'
consolare o di un interprete".
3. All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale, dopo le
parole: "da un imputato all'autorita' giudiziaria", sono inserite le
seguenti: "o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa
autorita' o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini".
4. Dopo l'articolo 497 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 497-bis. Uso, detenzione e fabbricazione di documenti di
identificazione falsi.
Chiunque e' trovato in possesso di un documento falso valido per