dicembre 2007. 7. All'articolo 13 del decreto comma 3-sexies e' soppresso. legislativo n. 286 del 1998, il Art. 4 Nuove norme per il potenziamento dell'attivita' informativa 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' delegare i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attivita' di cui all'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attivita' terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al Procuratore generale della Corte di cassazione, che provvede direttamente o attraverso un suo sostituto appositamente designato. Art. 5. Unita' antiterrorismo 1. Per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante gravita', il Ministro dell'interno costituisce apposite unita' investigative interforze, formate da esperti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria delle Forze di polizia, individuati secondo criteri di specifica competenza tecnico-professionale, definendo le risorse, i mezzi e le altre attrezzature occorrenti, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. 2. Quando procede a indagini per delitti di cui al comma 1, il pubblico ministero si avvale di regola delle Unita' investigative interforze di cui al medesimo comma. Art. 6 Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, e' sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorita' amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilita' degli accessi e dei servizi, debbono essere conservati fino al 31 dicembre 2007 dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico,

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