Art. 18
Servizi di vigilanza che non richiedono
l'impiego di personale delle forze di polizia
1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorita' di
pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autorita'
eventualmente competenti, e' consentito l'affidamento a guardie
giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di
sicurezza
sussidiaria
nell'ambito
dei
porti, delle stazioni
ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle
stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di
trasporto e depositi, nonche' nell'ambito delle linee di trasporto
urbano, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di
pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti stabilisce, con proprio decreto da adottarsi di
concerto con il Ministro dell'interno, le condizioni, gli ambiti
funzionali e le modalita' per l'affidamento dei servizi predetti, i
requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali
delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate,
nonche' ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il
regolare svolgimento delle attivita' di vigilanza.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per i
porti e le stazioni ferroviarie, ovvero con delibera degli organi
competenti per i luoghi, le installazioni e i mezzi di rilievo
locale, sono stabiliti gli importi posti a carico dell'utenza quale
contributo alla copertura dei costi dei servizi di cui al comma 1,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 27 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno