indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero
dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o
provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria e' delegata a
compiere o e' tenuta ad eseguire.".
3. All'articolo 59, comma 3, del codice di procedura penale, dopo
le parole: "Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono
tenuti a eseguire i compiti a essi affidati" sono inserite le
seguenti: "inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1".
4. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
all'articolo
20 la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Citazione a giudizio" e il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il pubblico ministero cita l'imputato davanti al giudice di
pace.";
b) all'articolo 20, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal
pubblico ministero o dall'assistente giudiziario.
4. La citazione e' notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario,
all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta
giorni prima della data dell'udienza. Se l'imputato e' gia' assistito
da un difensore la notificazione e' eseguita per entrambi depositando
le copie ad essi destinate presso la locale sede dell'ordine degli
avvocati.";
c)
all'articolo 49, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Citazione a giudizio";
d) all'articolo 50, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
"a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice
procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza
da non piu' di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto
le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in
giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale
di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16
del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;".
5. All'articolo 72, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice
procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza
da non piu' di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto
le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in
giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale
di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16
del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;".
6. Per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall'articolo
407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura
penale non si applicano le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 e
rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.