cooperazione internazionale
1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita' e nei limiti
temporali di cui agli articoli 17 e 18, si applica la disciplina di
cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n.
141.
2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 17 e 18, sono
convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni
gia' effettuate dal 1° gennaio 2015 fino alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla
disciplina contenuta nel presente decreto.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 20
Norme transitorie e di copertura finanziaria
1. L'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
e' assunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal
procuratore nazionale antimafia.
2. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Le funzioni
semidirettive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di
procuratore nazionale aggiunto.».
3. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160, dopo le parole: «commi 5, 6,» sono inserite le seguenti:
«7-bis,».
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, nelle disposizioni
vigenti le parole: «procuratore nazionale
antimafia»,
ovunque
ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: «procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo» e le parole:
«Direzione
nazionale antimafia» si intendono
sostituite
dalle
seguenti:
«Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».
5. I procuratori aggiunti designati dal procuratore nazionale in
applicazione delle previgenti disposizioni restano in carica fino a
che il Consiglio superiore della magistratura non abbia provveduto
alla nomina, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18,
pari complessivamente a euro 874.926.998 per l'anno 2015,
si