materia;
Ritenuta in particolare, la straordinaria necessita' di adottare
misure urgenti, anche di carattere sanzionatorio, al fine
di
prevenire il reclutamento nelle organizzazioni terroristiche e il
compimento di atti terroristici, rafforzando altresi' l'attivita' del
Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
disposizioni per assicurare il coordinamento dei procedimenti penali
e di prevenzione in materia di terrorismo, anche internazionale;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
emanare disposizioni per assicurare la partecipazione del personale
delle Forze armate e delle Forze di
polizia
alle
missioni
internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo
e
sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle
iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 febbraio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'interno, del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, del Ministro della difesa e del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo
1. All'articolo 270-quater del codice penale, dopo il primo comma
e' aggiunto il seguente:
«Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di
addestramento, la persona arruolata e' punita con la pena della
reclusione da tre a sei anni.».
2. Dopo l'articolo 270-quater del codice penale e' inserito il
seguente:
«Art. 270-quater.1
Organizzazione di trasferimenti per finalita' di terrorismo
Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque
organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati al compimento
delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo
270-sexies, e' punito con la reclusione da tre a sei anni.».
3. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le