presente decreto, nonche' al personale inviato in supporto alle
medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive
modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al
personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate
United Nations Military Observer Group in India and
Pakistan
(UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle
East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western
Sahara (MINURSO) e
nella
missione
multinazionale
denominata
Multinational Force and Observers in Egitto (MFO), nonche' nelle
missioni Interim Air Policing della NATO.
Art. 16
Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al
presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile
previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali
senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e
delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni
interessate,
dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla meta' delle
spese autorizzate dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, a valere
sullo stanziamento di cui all'articolo 20, comma 6.
Capo IV
Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di
pace e di stabilizzazione
Art. 17