21-1-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 gennaio 2019, con l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima». La provvigione di collocamento, prevista dall’art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto. Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della tredicesima tranche dei titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento, in applicazione delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato «decreto di massima», così come integrato dalle disposizioni di cui al decreto n. 31383 del 16 aprile 2018. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 gennaio 2019. Serie generale - n. 17 L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2019. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 gennaio 2019 p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI 19A00375 DECRETO 10 gennaio 2019. Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,30%, con godimento 15 ottobre 2018 e scadenza 15 ottobre 2021, sesta e settima tranche. Art. 4. Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 2019, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centotrentasei giorni. A tal fine la Banca d’Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Art. 5. Il 15 gennaio 2019 la Banca d’Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d’asta unitamente al rateo di interesse del 3,45% annuo lordo, dovuto allo Stato. La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l’importo relativo al netto ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d’interesse lordi dovuti. Art. 6. Gli oneri per interessi relativi all’anno finanziario 2019 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi. L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno finanziario 2048 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l’anno in corso. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità; Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l’anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 di seguito («decreto di massima»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; — 2 —

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