Art. 19
(Sanatoria)
I proprietari, gestori od utilizzatori di banche di dati che si trovino modificate le condizioni già
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad adeguarsi alle nuove
disposizioni della stessa entro un termine massimo di un anno.
Art. 20
(Correlazione con le precedenti normative)
La presente legge sostituisce la Legge n 27 del 1983 ed abroga ogni altra norma in contrasto.
Conservano integra la loro validità, per gli aspetti compatibili con le nuove norme, i Decreti
Reggenziali n 27 del 1984, n 67 del 1986 e n 140 del 1987, emanati in attuazione della legge
sostituita dalla presente.
Art. 21
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 30 maggio 1995/1694 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Marino Bollini - Settimio Lonfernini
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Antonio L. Volpinari