CAPO VI
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 17
(Infrazioni e sanzioni penali)
Chiunque crea, gestisce o usa una banca di dati senza la prescritta autorizzazione preventiva di cui
all'articolo 6, primo comma, è punito con la multa a giorni.
Chiunque, durante la raccolta o l'elaborazione di dati personali, ne fà o ne consente un uso distorto
rispetto alle finalità stabilite dalla legge o dal decreto di cui all'articolo 5 o risultanti
dall'autorizzazione di cui all'articolo 6, primo comma, è punito con l'arresto o con la multa a giorni.
Chiunque si avvalga di mezzi fraudolenti per accedere alle informazioni riservate ai titolari del
diritto di accesso è punito con l'arresto di terzo grado o con la multa a giorni.
Chiunque ha raccolto o fatto raccogliere, registrato o fatto registrare, conservato o fatto conservare
dati personali in violazione delle disposizioni previste agli articoli 7, 8 e 9 è punito con la multa a
giorni.
I fatti di cui ai commi precedenti sono puniti con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni
di terzo grado se sono stati commessi per procurare a se o ad altri un vantaggio ovvero per recare ad
altri un danno.
Chiunque ostacoli o impedisca senza giustificato motivo il diritto di accesso o di rettifica di cui agli
articoli 10, 11, 12, 13, è punito con la prigionia o con la multa a giorni di I grado.
Nei casi di cui ai commi precedenti il Giudice può altresì applicare l'interdizione di I grado a carico
dell'operatore addetto alla raccolta, all'elaborazione o all'uso dei dati.
Sono comunque fatte salve le piu' gravi pene previste per gli stessi fatti dal Codice Penale o da altre
leggi dello Stato.
Art. 18
(Sanzioni amministrative)
In caso di condanna per uno dei reati di cui all'articolo precedente il Congresso di Stato può
sospendere l'autorizzazione di cui all'articolo 6, primo comma, per un tempo massimo di tre mesi.
In caso di recidiva o di continuazione, la sospensione di cui al comma precedente deve essere
immediatamente disposta dal Congresso di Stato.
In caso di ulteriore recidiva il Congresso di Stato dispone senz'altro la revoca dell'autorizzazione.
CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI