CAPO VI DISPOSIZIONI PENALI Art. 17 (Infrazioni e sanzioni penali) Chiunque crea, gestisce o usa una banca di dati senza la prescritta autorizzazione preventiva di cui all'articolo 6, primo comma, è punito con la multa a giorni. Chiunque, durante la raccolta o l'elaborazione di dati personali, ne fà o ne consente un uso distorto rispetto alle finalità stabilite dalla legge o dal decreto di cui all'articolo 5 o risultanti dall'autorizzazione di cui all'articolo 6, primo comma, è punito con l'arresto o con la multa a giorni. Chiunque si avvalga di mezzi fraudolenti per accedere alle informazioni riservate ai titolari del diritto di accesso è punito con l'arresto di terzo grado o con la multa a giorni. Chiunque ha raccolto o fatto raccogliere, registrato o fatto registrare, conservato o fatto conservare dati personali in violazione delle disposizioni previste agli articoli 7, 8 e 9 è punito con la multa a giorni. I fatti di cui ai commi precedenti sono puniti con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di terzo grado se sono stati commessi per procurare a se o ad altri un vantaggio ovvero per recare ad altri un danno. Chiunque ostacoli o impedisca senza giustificato motivo il diritto di accesso o di rettifica di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, è punito con la prigionia o con la multa a giorni di I grado. Nei casi di cui ai commi precedenti il Giudice può altresì applicare l'interdizione di I grado a carico dell'operatore addetto alla raccolta, all'elaborazione o all'uso dei dati. Sono comunque fatte salve le piu' gravi pene previste per gli stessi fatti dal Codice Penale o da altre leggi dello Stato. Art. 18 (Sanzioni amministrative) In caso di condanna per uno dei reati di cui all'articolo precedente il Congresso di Stato può sospendere l'autorizzazione di cui all'articolo 6, primo comma, per un tempo massimo di tre mesi. In caso di recidiva o di continuazione, la sospensione di cui al comma precedente deve essere immediatamente disposta dal Congresso di Stato. In caso di ulteriore recidiva il Congresso di Stato dispone senz'altro la revoca dell'autorizzazione. CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

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