Art. 15
(Garante per la tutela della riservatezza dei dati personali)
Un Magistrato del Tribunale Amministrativo indicato dal Dirigente pro-tempore assume la funzione
di Garante per la protezione dei dati di cui alla presente legge e alla Legge 23/05/1995 n.71
"Disciplina della raccolta dei dati statistici e delle competenze in materia informatica pubblica". Per
lo svolgimento della sua attività si avvale del supporto dell'apparato amministrativo della
Cancelleria del Tribunale e del Centro elaborazione Dati e Statistica dell'Ufficio Programmazione
Economica.
Gli atti di sua pertinenza, aventi effetti sull'attività della Pubblica Amministrazione e attività
connesse o convenzionate, sono notificati all'autorità politica e adottati per le vie gerarchiche
previste.
Avverso le deliberazioni del Garante è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo che procederà
evitando di affidarne il giudizio al giudice che espleta funzioni di Garante.
Il Garante è nominato per la durata di tre anni.
Art. 16
(Funzioni del Garante)
In particolare è competenza del Garante:
a) emettere parere obbligatorio circa le richieste di autorizzazione delle banche dati private;
b) accertare che le banche dati pubbliche e private si attengano scrupolosamente all'osservanza delle
norme di legge;
c) esaminare i reclami proposti da qualunque persona fisica o giuridica in merito all'applicazione
della presente legge ed in ogni caso in presenza della violazione della riservatezza dei dati personali
raccolti dallo Stato o da privati a fini informatici o statistici e decidere in prima istanza sugli stessi,
salvo il diritto di ricorso alla giurisdizione ordinaria od amministrativa nelle forme previste;
d) formulare parere obbligatorio circa decreti e regolamenti da emanarsi in applicazione della
presente legge anche con riferimento ai vincoli in materia derivanti dagli accordi e convenzioni
internazionali;
e) denunciare all'Autorità Giudiziaria tutte le infrazioni rilevate;
f) autorizzare l'accesso alle informazioni delle banche dati da parte di Enti, Uffici e persone che non
siano titolari del diritto di accesso;
g) esprimere parere vincolante per l'emanazione da parte dell'autorità informatica di cui alla Legge
23/05/1995 n.71 di norme regolamentari per la distribuzione di dati a terzi;
h) emanare regolamenti sui gradi di riservatezza dei dati personali di cui alla presente legge e sulla
protezione particolare da riservare ad alcuni di questi, riservatezza cui sono tenuti tutti coloro che
abbiano disponibilità dei dati per motivi istituzionali, gestionali o per concessione.