9-6-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA correnti per l’adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2015, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per un Serie generale - n. 132 corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all’art. 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 18G00092 DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 2018. Autorizzazione al Ministero dell’interno, ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), ad avviare procedure concorsuali relative al corso-concorso COA6 e a procedere alle relative assunzioni per n. 224 unità di segretari comunali e provinciali. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; Visto l’art. 3, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all’art. 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui ai commi 1 e 2, sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all’art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; Visto l’art. 14, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all’art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un numero di unità non superiore all’80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente; Visto l’art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l’altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalità di cui all’art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l’art. 35, comma 4, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici; Visto l’art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce l’obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all’apposito albo previsto dal successivo art. 98 dello stesso decreto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n. 465, regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l’art. 13, comma 6, che dispone che al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, maggiorato di una percentuale del 30%; Visto l’art. 7, comma 31-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, nel sopprimere l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall’art. 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell’in- — 18 —

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