25-3-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’art. 1:
— Il testo dell’art. 82 della Costituzione della Repubblica italiana
è il seguente:
«Art. 82. — Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie
di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione
formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.».
Note all’art. 5:
— Il testo degli articoli 366 e 372 del Codice penale è il seguente:
«Art. 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti). — Chiunque,
nominato dall’autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di
cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio,
è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a
euro 516.
Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all’autorità
giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di
dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto,
ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a
deporre come testimonio dinanzi all’autorità giudiziaria e ad ogni altra
persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.
Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa
l’interdizione dalla professione o dall’arte.»
«Art. 372 (Falsa testimonianza). — Chiunque, deponendo come
testimone innanzi all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò
che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione
da due a sei anni.».
— La legge 3 agosto 2007, n. 124, reca: «Sistema di informazione
per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto».
— Il testo dell’art. 203 del codice di procedura penale è il seguente:
«Art. 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di
sicurezza). — 1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le
informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei
loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate.
1-bis. L’inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni.».
— Il testo dell’art. 329 del codice di procedura penale è il seguente:
«Art. 329 (Obbligo del segreto). — 1. Gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del
pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine
e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal
segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il
pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall’art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti
di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria
del pubblico ministero.
Serie generale - n. 71
3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma
del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:
a) l’obbligo del segreto per singoli atti, quando l’imputato lo
consente o quando la conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini
riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie
specifiche relative a determinate operazioni.».
— Il testo dell’art. 650 del codice penale è il seguente:
«Art. 650 (Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità). —
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità
per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o
d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con
l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.».
— Il testo dell’art. 326 del codice penale è il seguente:
«Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). — Il
pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che,
violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione
fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si
avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere
segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è
commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non
patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena
della reclusione fino a due anni.».
19G00029
DECRETO-LEGGE 25 marzo 2019, n. 22.
Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e
della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del
Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione
europea.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea;
Visto il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49,
e, in particolare, il capo II, concernente la Garanzia sulla
cartolarizzazione delle sofferenze (GACS);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
Vista la legge 27 dicembre 2007, n. 246, recante partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi
e Banche internazionali e, in particolare, l’articolo 12, che
disciplina l’impiego delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell’Italia esistenti sui conti speciali CEE;
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