25-3-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 71 disavanzo da recuperare, denominata “Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto”, da iscrivere nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese.”; l) al paragrafo 9.2. dopo le parole “nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.” sono inserite le seguenti “L’utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione da parte degli gli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell’esercizio precedente), è consentito per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A del medesimo prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità. Nel caso in cui l’importo della lettera A risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. La quota accantonata del risultato di amministrazione nel fondo anticipazione di liquidità di cui all’articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui all’articolo 1, comma 907, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è applicata al bilancio anche da parte degli enti in disavanzo limitatamente alle predette fattispecie. Nelle more dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, ai fini della determinazione della quota del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, gli enti in disavanzo fanno riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di — 33 —

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