25-3-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 71
5.4.11 Si segnala la rilevanza della “prenotazione della spesa” riguardante le spese delle gare
formalmente indette e del quadro economico dell’opera, in assenza della quale non è possibile
procedere alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di impegni imputati
nelle scritture contabili degli esercizi successivi.
Viceversa, se nel corso della gestione sono stati assunti impegni pluriennali relativi agli esercizi
successivi, è facoltà dell’ente prenotare le corrispondenti quote del fondo pluriennale iscritte
nella spesa dell’esercizio in corso di gestione.
I fondi pluriennali vincolati prenotati sono iscritti tra le entrate del bilancio di previsione
dell’esercizio successivo, alla voce “fondo pluriennale”, distintamente per la parte corrente e in
conto capitale.
In sede di elaborazione del rendiconto, i fondi pluriennali vincolati non prenotati costituiscono
economia del bilancio e concorrono alla determinazione del risultato contabile di
amministrazione.
5.4.12 Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità dell’ente, i dirigenti responsabili
della spesa possono autorizzare variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale
vincolato e gli stanziamenti correlati, escluse quelle previste dall’articolo 3, comma 7, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 di competenza della giunta.
I regolamenti di contabilità delle regioni possono prevedere che le variazioni del fondo
pluriennale vincolato siano autorizzate dal responsabile finanziario.
Nelle more dell’adeguamento del regolamento di contabilità dell’ente ai principi del presente
decreto, le variazioni del fondo pluriennale vincolato possono essere autorizzate dal
responsabile finanziario della regione.
5.4.13 Nel corso dell’esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale
vincolato effettuata dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente comporta la
necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente
quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in occasione del rendiconto
dell’esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del fondo pluriennale di spesa con
corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.
È possibile utilizzare il fondo pluriennale iscritto in entrata solo nel caso in cui il vincolo di
destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e
scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o altra
fattispecie di danno per l’ente.
Per ulteriori informazioni riguardanti le modalità di utilizzo del fondo pluriennale vincolato, si
rinvia al principio applicato della programmazione di bilancio n.4/1 ed agli esempi
dell’appendice tecnica, che costituiscono parte integrante del presente principio.”;
i)
al paragrafo 9.1 sono soppresse le seguenti parole “Non è necessaria la costituzione del
fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi,
contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio nel caso di trasferimenti a
rendicontazione, per i quali l’accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio
di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti
nell’esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell’esercizio
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